Art. 5 
 
             Coperture assicurative per gli allevamenti 
                       e le produzioni animali 
 
  1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono  assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di  morte,
sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. 
  2. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
punto 1.7. 
  3. Le produzioni zootecniche assicurate  per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono  coprire  anche  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  4. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  successive   modificazioni,   ad
eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera
b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 
  5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione
di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un  evento  si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che  il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 4,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' del  perito  incaricato  di  verificare  la
produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale,  dopo
aver preso visione della polizza assicurativa e del  certificato  per
le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche  disponibili,
riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del  nesso  di
causalita' tra evento/i e danno/i e procede  quindi  alla  stima  del
valore della produzione commercializzabile; se  tale  valore  risulta
inferiore all'80% rispetto al valore della  produzione  media  annua,
ovvero al valore  assicurato  in  tutti  i  casi  in  cui  il  valore
assicurato risulta inferiore al valore della produzione media  annua,
la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra'  avere  un
valore  massimo  pari  al  valore  della   mancata   produzione.   La
quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto  anche
della eventuale compromissione della qualita'. 
  6. Per le coperture mancato  reddito  e  abbattimento  forzoso,  il
riconoscimento  formale  dell'evento  coincide  con  l'emissione  del
provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale  emissione,
la  compagnia  di  assicurazione,   sulla   base   delle   risultanze
dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che
il danno abbia superato la soglia  di  cui  al  comma  4  secondo  le
modalita' di cui al comma 5. 
  7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa
e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere  uno  o  piu'  cicli
produttivi/accrescimento  di  ogni  singolo  allevamento;  le   parti
possono prevedere anche un  impegno  pluriennale,  tuttavia  ai  fini
dell'agevolabilita' della spesa  premi  sostenuta  le  garanzie  e  i
relativi  risarcimenti  devono  riguardare   una   singola   campagna
assicurativa  annuale,  e  non  possono   comportare   obblighi   ne'
indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 
  8.  La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile
dai  capi  in  produzione,  per  ciascuna  specie  animale   di   cui
all'allegato 1, punto 1.7,  allevata  all'interno  di  un  territorio
comunale. 
  9. Per  la  copertura  di  ciascuna  tipologia  di  rischio,  ferma
restando  la  possibilita'   di   utilizzare   lo   strumento   della
coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze  ovvero
di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai
fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al  comma  4
deve essere calcolata per l'intero  allevamento/prodotto  di  cui  al
comma 8 per comune. 
  10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali
deve essere erogato in  termini  di  servizio  prestato  e  non  puo'
comportare  pagamenti  diretti  ai  beneficiari.  Le   compagnie   di
assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente  agli
operatori  o  agli  organismi  economici  che   hanno   prestato   ai
beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.