Art. 5
Coperture assicurative per gli allevamenti
e le produzioni animali
1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte,
sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui
sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1,
punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato
reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree
perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad
eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera
b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione
di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la
produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo
aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per
le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili,
riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di
causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del
valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta
inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua,
ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore
assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua,
la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un
valore massimo pari al valore della mancata produzione. La
quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche
della eventuale compromissione della qualita'.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il
riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del
provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione,
la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze
dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che
il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le
modalita' di cui al comma 5.
7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa
e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli
produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti
possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini
dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i
relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna
assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne'
indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve
comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile
dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui
all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio
comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma
restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della
coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero
di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai
fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4
deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al
comma 8 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali
deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo'
comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di
assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli
operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai
beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.