Art. 6 
 
      Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 
 
  1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore,  deve
essere riportato, per ogni garanzia  e  bene  assicurato,  il  valore
assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia  di
danno, la  franchigia  e  la  presenza  di  polizze  integrative  non
agevolate. Non sono ammissibili  al  sostegno  pubblico  i  contratti
assicurativi  per  assunzioni  di  rischi  non  conformi  alle  norme
previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze  integrative  non
agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del
produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007 e al
comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  8  maggio  2012,  hanno  lo  stesso
oggetto assicurato della  polizza  agevolata,  ma  devono  riguardare
garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 
  2. I beneficiari  per  le  polizze  individuali,  o  gli  organismi
collettivi di  difesa  per  le  polizze  collettive,  trasmettono  al
Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative  non
agevolate, di cui al comma 1. 
  3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate  non  segnalata
nel contratto assicurativo agevolato di cui al  comma  1,  ovvero  la
mancata trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  2,  e'  motivo  di
decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla  segnalazione  del  fatto
alle autorita' competenti. 
  4. Ai fini dei controlli  l'organismo  pagatore  e'  autorizzato  a
chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie  di
assicurazione che hanno preso in carico i rischi.  Per  agevolare  le
procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere
preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 
  5. Il PAI di cui  all'allegato  B,  lettera  b),  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  12  gennaio
2015  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   univocamente
individuato nel SIAN, costituisce  un  allegato  alla  polizza  o  al
certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi  dell'art.
14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare,  in
sostituzione delle voci relative alla resa media individuale  e  alla
produzione media annua per le colture e alla  quantita'  aziendale  e
assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua.