Art. 6
Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni
1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve
essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore
assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di
danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non
agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti
assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme
previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non
agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del
produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007 e al
comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 8 maggio 2012, hanno lo stesso
oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare
garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi
collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al
Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non
agevolate, di cui al comma 1.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata
nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la
mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di
decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto
alle autorita' competenti.
4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a
chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di
assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le
procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere
preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.
5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio
2015 e successive modificazioni ed integrazioni, univocamente
individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al
certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art.
14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare, in
sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla
produzione media annua per le colture e alla quantita' aziendale e
assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua.