Art. 7
Determinazione della spesa ammissibile
al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di
cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui
all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento
carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il
valore della produzione media annua costituisce anche il valore
massimo assicurabile.
2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato
nel PAI dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite
l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove
superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita
dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto
negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo
l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il
valore della produzione piu' basso.
3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la
spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei
valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1
eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in
caso di valore della produzione media annua superiore allo SV, il
valore massimo assicurabile e' quello risultante dal valore della
produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti
probatori.
4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore
risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i
parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi
agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le
specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi
risultante dal certificato di polizza.
5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da
applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto
delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per
ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di
polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione
superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa
ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento
forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta
produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta
produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e):
fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index
based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere
superiore al 30% della produzione media annua);
6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le
combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65%
della spesa ammessa.
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali
ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola
agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni;
pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle
risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire
le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara'
determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di
bilancio.