Art. 8 
 
               Termini di sottoscrizione delle polizze 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative
singole ed i certificati per  le  polizze  collettive  devono  essere
sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la
campagna assicurativa, di seguito indicate: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; 
    b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 
    c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura,  entro  il
30 giugno; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio; 
    e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche,
strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; 
    f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle  lettere
c)  e  d),  seminate  o  trapiantate  successivamente  alle  scadenze
indicate, entro la scadenza successiva. 
  2. In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause
impreviste e non prevedibili, i termini di cui  al  comma  1  possono
essere differiti con decreto del direttore della  Direzione  generale
dello  sviluppo  rurale  per  il  tempo  strettamente  necessario   a
consentire agli agricoltori la stipula delle polizze  assicurative  o
dei certificati in caso di polizze collettive.