Art. 7 
 
                             Zona bianca 
 
  1. Con ordinanza del  Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di  tipo
1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,  nelle  quali
cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla
sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi
disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti
contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e
dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di
riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli
eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto,
comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico
agli eventi e alle competizioni sportive. 
  2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo  tecnico
permanente,   composto   da   un    rappresentante    del    Comitato
tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore  di
sanita' e da un rappresentante  delle  Regioni  e  Province  autonome
interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso  il
monitoraggio  degli  effetti  dell'allentamento  delle  misure   anti
contagio nei territori di  cui  al  comma  1  ,  il  permanere  delle
condizioni di cui al comma 1 e la necessita'  di  adottare  eventuali
misure intermedie e transitorie.