Art. 7
Zona bianca
1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo
1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali
cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla
sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' ivi
disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le misure anti
contagio previste dal presente decreto, nonche' dai protocolli e
dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di
riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli
eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto,
comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico
agli eventi e alle competizioni sportive.
2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo tecnico
permanente, composto da un rappresentante del Comitato
tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita' e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome
interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso il
monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti
contagio nei territori di cui al comma 1 , il permanere delle
condizioni di cui al comma 1 e la necessita' di adottare eventuali
misure intermedie e transitorie.