Art. 4 
 
Programma nazionale di  vigilanza  del  mercato  dell'equipaggiamento
                              marittimo 
 
  1.   Il   programma   nazionale   di    vigilanza    del    mercato
dell'equipaggiamento marittimo e' redatto dall'autorita' di vigilanza
del mercato in linea con il modello per la  redazione  del  programma
nazionale di  vigilanza  a  norma  dell'art.  18,  paragrafo  5,  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008, redatto dal Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Nel  programma  nazionale  di  vigilanza  sono  individuati  gli
equipaggiamenti marittimi su cui l'autorita' di vigilanza del mercato
ritiene necessario intervenire, in  maniera  preventiva,  sulla  base
delle informazioni in proprio possesso relative a: 
    a) pericolosita' intrinseca dell'equipaggiamento marittimo; 
    b) incidenti e infortuni causati dagli equipaggiamenti  marittimi
o dal loro inappropriato utilizzo e manutenzione; 
    c) risultanze di ispezioni o visite  di  sicurezza  effettuate  a
bordo di navi, che identificano deficienze piu' o meno  gravi  dovute
alla funzionalita', alla corretta installazione, all'utilizzo e  alla
manutenzione degli equipaggiamenti marittimi; 
    d) reclami o informazioni di ritorno  da  parte  di  utilizzatori
finali, cantieri e fornitori di servizio; 
    e)  nuovi  standard  tecnici  adottati  a   livello   europeo   e
internazionale per specifici equipaggiamenti marittimi; 
    f) casi di non conformita' accertati dall'organismo investigativo
sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 165 e dalle altre autorita' pubbliche di controllo
in ambito europeo e internazionale. 
  3. Il programma nazionale di vigilanza ha durata  triennale  ed  e'
aggiornato,  qualora  ritenuto   necessario,   anche   su   eventuale
indicazione delle amministrazioni competenti per gli  equipaggiamenti
marittimi di interesse. 
  4. L'autorita' di vigilanza del  mercato  analizza  annualmente  le
informazioni di  cui  al  comma  2  e,  qualora  necessario,  procede
all'aggiornamento del programma con l'aggiunta  o  l'eliminazione  di
specifici equipaggiamenti marittimi. 
  5. Il programma nazionale di vigilanza e' trasmesso annualmente  ai
competenti servizi della  Commissione  europea  per  il  tramite  del
Ministero dello  sviluppo  economico  -  direzione  generale  per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica.