Art. 4 Programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo 1. Il programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo e' redatto dall'autorita' di vigilanza del mercato in linea con il modello per la redazione del programma nazionale di vigilanza a norma dell'art. 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, redatto dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Nel programma nazionale di vigilanza sono individuati gli equipaggiamenti marittimi su cui l'autorita' di vigilanza del mercato ritiene necessario intervenire, in maniera preventiva, sulla base delle informazioni in proprio possesso relative a: a) pericolosita' intrinseca dell'equipaggiamento marittimo; b) incidenti e infortuni causati dagli equipaggiamenti marittimi o dal loro inappropriato utilizzo e manutenzione; c) risultanze di ispezioni o visite di sicurezza effettuate a bordo di navi, che identificano deficienze piu' o meno gravi dovute alla funzionalita', alla corretta installazione, all'utilizzo e alla manutenzione degli equipaggiamenti marittimi; d) reclami o informazioni di ritorno da parte di utilizzatori finali, cantieri e fornitori di servizio; e) nuovi standard tecnici adottati a livello europeo e internazionale per specifici equipaggiamenti marittimi; f) casi di non conformita' accertati dall'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 e dalle altre autorita' pubbliche di controllo in ambito europeo e internazionale. 3. Il programma nazionale di vigilanza ha durata triennale ed e' aggiornato, qualora ritenuto necessario, anche su eventuale indicazione delle amministrazioni competenti per gli equipaggiamenti marittimi di interesse. 4. L'autorita' di vigilanza del mercato analizza annualmente le informazioni di cui al comma 2 e, qualora necessario, procede all'aggiornamento del programma con l'aggiunta o l'eliminazione di specifici equipaggiamenti marittimi. 5. Il programma nazionale di vigilanza e' trasmesso annualmente ai competenti servizi della Commissione europea per il tramite del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.