Art. 5 Attivita' di vigilanza di tipo proattivo 1. La funzione di vigilanza di tipo proattivo e' effettuata attraverso le attivita' di valutazione previste all'art. 3, comma 3, lettera c), sugli equipaggiamenti marittimi individuati nel programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 4. 2. Sulla base delle informazioni acquisite e valutate nel corso della predisposizione del programma nazionale di vigilanza, l'autorita' di vigilanza del mercato inizia la valutazione dell'equipaggiamento marittimo tramite la verifica e l'esame di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) e numero 2). In considerazione dei risultati di tale iniziale attivita', l'autorita' di vigilanza del mercato valuta l'esecuzione di ulteriori attivita' tra quelle previste all'art. 3, comma 3, lettera c). 3. A seguito delle attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' procedere all'emissione delle misure restrittive di cui all'art. 13.