Art. 5 
 
              Attivita' di vigilanza di tipo proattivo 
 
  1. La  funzione  di  vigilanza  di  tipo  proattivo  e'  effettuata
attraverso le attivita' di valutazione previste all'art. 3, comma  3,
lettera c), sugli equipaggiamenti marittimi individuati nel programma
nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo  di
cui all'art. 4. 
  2. Sulla base delle informazioni acquisite  e  valutate  nel  corso
della  predisposizione  del   programma   nazionale   di   vigilanza,
l'autorita'  di  vigilanza  del   mercato   inizia   la   valutazione
dell'equipaggiamento marittimo tramite la verifica e l'esame di  cui,
rispettivamente, all'art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) e  numero
2). In considerazione  dei  risultati  di  tale  iniziale  attivita',
l'autorita' di vigilanza del mercato valuta l'esecuzione di ulteriori
attivita' tra quelle previste all'art. 3, comma 3, lettera c). 
  3. A seguito delle attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e  2,
l'autorita' di vigilanza del  mercato  puo'  procedere  all'emissione
delle misure restrittive di cui all'art. 13.