Art. 6 
 
               Attivita' di vigilanza di tipo reattivo 
 
  1. L'autorita' di  vigilanza  del  mercato  svolge  l'attivita'  di
vigilanza di tipo reattivo nei casi in cui, in aderenza  all'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
ha sufficienti ragioni per ritenere che uno specifico equipaggiamento
marittimo presenta un rischio per la sicurezza marittima, la  salute,
la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente. 
  2. Sulla base delle informazioni in possesso e dell'eventuale grado
di  non  conformita'  accertato  rispetto  alla   normativa   tecnica
applicabile o nei casi in cui quanto accertato sia riconducibile a un
difetto costruttivo o di utilizzo  del  prodotto  come  progettato  e
presente sul mercato o a bordo delle navi, l'autorita'  di  vigilanza
del mercato effettua, secondo le indicazioni contenute nel  capo  IV,
le attivita' di valutazione che ritiene piu' opportune e adeguate per
il caso di specie. La stessa autorita' adotta le  misure  restrittive
previste all'art. 13 seguendo la procedura operativa ivi descritta.