Art. 6 Attivita' di vigilanza di tipo reattivo 1. L'autorita' di vigilanza del mercato svolge l'attivita' di vigilanza di tipo reattivo nei casi in cui, in aderenza all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, ha sufficienti ragioni per ritenere che uno specifico equipaggiamento marittimo presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente. 2. Sulla base delle informazioni in possesso e dell'eventuale grado di non conformita' accertato rispetto alla normativa tecnica applicabile o nei casi in cui quanto accertato sia riconducibile a un difetto costruttivo o di utilizzo del prodotto come progettato e presente sul mercato o a bordo delle navi, l'autorita' di vigilanza del mercato effettua, secondo le indicazioni contenute nel capo IV, le attivita' di valutazione che ritiene piu' opportune e adeguate per il caso di specie. La stessa autorita' adotta le misure restrittive previste all'art. 13 seguendo la procedura operativa ivi descritta.