Art. 7 Cooperazione tra amministrazioni coinvolte 1. Al fine di assicurare un'efficace azione di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per il corretto funzionamento dell'autorita' di vigilanza del mercato, le amministrazioni medesime stabiliscono punti di contatto e canali di comunicazione efficaci, con la previsione di uno scambio periodico delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2. 2. Allo scambio di informazioni di cui al comma 1 partecipano, oltre alle amministrazioni interessate: a) l'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, ogni qualvolta identifica, nel contesto delle proprie attivita' di investigazione sui sinistri marittimi, problematiche riconducibili a malfunzionamenti o anomalie tecniche relativi agli equipaggiamenti marittimi; b) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo alle frontiere. 3. I criteri per il coordinamento delle attivita' previste dall'art. 4 e per le eventuali attivita' condotte in cooperazione tra le amministrazioni di cui al comma 1, sono stabiliti all'interno di un gruppo di lavoro, istituito fra i competenti uffici delle amministrazioni di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, convocato ogni qualvolta risulti necessario e, comunque, almeno una volta l'anno. Al gruppo di lavoro possono essere ammessi anche soggetti privati o rappresentanti di associazioni di categoria, quali portatori di interessi e operanti a livello nazionale e internazionale, secondo modalita' definite dal gruppo di lavoro medesimo.