Art. 7 
 
             Cooperazione tra amministrazioni coinvolte 
 
  1. Al fine di assicurare un'efficace azione di coordinamento tra le
amministrazioni   coinvolte    per    il    corretto    funzionamento
dell'autorita' di vigilanza del mercato, le amministrazioni  medesime
stabiliscono punti di contatto e canali  di  comunicazione  efficaci,
con la previsione di uno scambio periodico delle informazioni di  cui
all'art. 4, comma 2. 
  2. Allo scambio di informazioni di  cui  al  comma  1  partecipano,
oltre alle amministrazioni interessate: 
    a)  l'organismo  investigativo  sui  sinistri  marittimi  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  165,  ogni
qualvolta  identifica,  nel  contesto  delle  proprie  attivita'   di
investigazione sui sinistri marittimi, problematiche riconducibili  a
malfunzionamenti o anomalie tecniche  relativi  agli  equipaggiamenti
marittimi; 
    b) l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni di controllo alle frontiere. 
  3.  I  criteri  per  il  coordinamento  delle  attivita'   previste
dall'art. 4 e per le eventuali attivita' condotte in cooperazione tra
le amministrazioni di cui al comma 1, sono stabiliti  all'interno  di
un  gruppo  di  lavoro,  istituito  fra  i  competenti  uffici  delle
amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, convocato ogni qualvolta risulti necessario  e,
comunque, almeno una volta l'anno. Al gruppo di lavoro possono essere
ammessi anche soggetti privati o rappresentanti  di  associazioni  di
categoria,  quali  portatori  di  interessi  e  operanti  a   livello
nazionale e internazionale, secondo modalita' definite dal gruppo  di
lavoro medesimo.