Art. 2
Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione
dei piani di ((emergenza energetica));» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono
soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione
ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874)), e dei relativi regolamenti
europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
((autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza
statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in
mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti ((con
l'Unione europea)) nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul
mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei
processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione
della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'
e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di
ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle
miniere; ((ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione,
dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione
di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in
sicurezza dei siti; risorse geotermiche)); normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; ((radioprotezione
e radioattivita' ambientale)); agro-energie; rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per il contrasto
dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e sostenibile
e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la
riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e'
individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli)) per i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno ((dell'ambiente)); prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico».
5 Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo
le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la
transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati
dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti ((del Gestore
dei servizi energetici - GSE Spa));
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del
mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia
di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione
con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)).
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e'
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro
332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e
dal Ministro della transizione ecologica)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c) e del
comma 2 dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il
Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) - b) (Omissis);
c) sviluppo economico: organizzazione articolata
delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita'
internazionali, congiuntamente con il Ministero degli
affari esteri per la parte di competenza; politiche di
sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori
produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca
applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione
e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie
disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche
riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di
iniziative, ivi compresa la definizione di forme di
incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento
informatico - statistico dei dati relativi agli interventi
di agevolazione assunti in sede di Unione europea,
nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e
della valutazione degli effetti sulla competitivita' del
sistema produttivo nazionale; ricerca in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita'
assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in
materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e
rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
rilevazione degli aspetti socio-economici della
cooperazione.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in non piu' di nove direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste
all'articolo 28.
2. (Omissis).».
- Si riporta la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla
presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri.
(Omissis).
Capo VIII
Ministero della transizione ecologica
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'articolo 35
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica.
2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei
trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,
fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e
l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35
del presente decreto, e il numero delle direzioni generali
non puo' essere superiore a dieci.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo
174-bis e del comma 1 dell'articolo 828 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O. n. 84, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. - 2.
(Omissis).
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. (Omissis).»
«Art. 828. (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale duecentosettantaquattro unita',
da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione ecologica. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro.
2. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. - 2 (Omissis).
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro della transizione ecologica.
4. 5. (Omissis).».