Art. 2 
 
                Ministero della transizione ecologica 
 
  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, lettera c),  le  parole  da  «definizione  degli
obiettivi e delle linee di politica energetica»  fino  a  «attuazione
dei piani di ((emergenza energetica));» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi  e
diffusione di dati statistici  in  materia  energetica  e  mineraria,
finalizzati  alla  programmazione  energetica  e   mineraria;»   sono
soppresse; 
    b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici   direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; 
    c) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»; 
    d) all'articolo 35: 
      1) al comma 1 le  parole  «dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   transizione
ecologica»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo
sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
          a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle
aree  naturali  protette,  tutela   della   biodiversita'   e   della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,  del
Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali  e  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale  delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata  ai  sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874)), e  dei  relativi  regolamenti
europei, della difesa del  mare  e  dell'ambiente  costiero  e  della
comunicazione ambientale; 
          b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di  politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti  ad  essi  inerenti;
((autorizzazione di impianti di produzione di energia  di  competenza
statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche  se  ubicati  in
mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e  rapporti  ((con
l'Unione  europea))  nel  settore  dell'energia,  ferme  restando  le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi  il
recepimento e  l'attuazione  dei  programmi  e  delle  direttive  sul
mercato unico europeo  in  materia  di  energia,  ferme  restando  le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle  regioni
e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano;  attuazione  dei
processi di liberalizzazione  dei  mercati  energetici  e  promozione
della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'
e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo  delle  reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
definizione degli  indirizzi  per  la  loro  gestione;  politiche  di
ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle
miniere; ((ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  riconversione,
dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione
di idrocarburi ubicate nella terraferma e in  mare  e  ripristino  in
sicurezza dei siti; risorse geotermiche));  normativa  tecnica,  area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le  competenze  in  materia  di
servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro,  e  servizi  tecnici  per  l'energia;  vigilanza  su  enti
strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti  operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte  energetiche  nonche'
predisposizione ed attuazione  dei  piani  di  emergenza  energetica;
sicurezza  nucleare  e  disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;  ((radioprotezione
e    radioattivita'    ambientale));    agro-energie;    rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione  di  dati  statistici  in  materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica  e
mineraria; 
          c) piani e misure in materia di combustibili alternativi  e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica  dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per  il  contrasto
dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e  sostenibile
e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso  tecnologie  per   la
riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; 
          d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; 
          e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia
circolare; 
          f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali; 
          g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile,
nazionali e internazionali; 
          h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
          i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento
del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e'
individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli))  per  i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
          l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con
particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle
violazioni  compiute  in  danno  ((dell'ambiente));   prevenzione   e
protezione     dall'inquinamento     atmosferico,     acustico     ed
elettromagnetico e dai rischi industriali; 
          m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai
valori naturali e ambientali.»; 
    e) all'articolo 37, comma 1: 
      1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono  sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»; 
      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  il  numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». 
  3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  transizione  ecologica»  e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e  ovunque  presenti,  rispettivamente,  le  denominazioni  «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e  «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
  4. Con riguardo alle funzioni di  cui  all'articolo  35,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato
dal presente decreto, le denominazioni  «Ministro  della  transizione
ecologica» e «Ministero della transizione  ecologica»  sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo
economico». 
  5 Al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  agli  articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1,  alinea,  dopo
le parole «tutela  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la
transizione ecologica». 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  lo   statuto   dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere  la  vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica. 
  7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo  35,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato
dal presente decreto, rientrano: 
    a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita'  delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il  potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; 
      b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato  esercitati
dal Ministero dello sviluppo economico nei  confronti  ((del  Gestore
dei servizi energetici - GSE Spa)); 
      c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e  del
mercato  del  gas  naturale  e  dei  criteri   per   l'incentivazione
dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a
qualunque titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia
di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,  in  collaborazione
con il Ministero dello  sviluppo  economico,  e  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)). 
  8. Per  l'attuazione  del  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  e'
autorizzata la spesa di euro  249.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022. 
  ((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge  3  agosto  2007,  n.
124, le parole:  «e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e
dal Ministro della transizione ecologica)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1,  lettera  c)  e  del
          comma 2 dell'articolo 28 del citato decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28. (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto  delle
          finalita'  e  delle  azioni  di  cui  all'articolo  27,  il
          Ministero, ferme restando le competenze del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) - b) (Omissis); 
                  c) sviluppo  economico:  organizzazione  articolata
          delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
          marchi di impresa e  relativi  rapporti  con  le  autorita'
          internazionali,  congiuntamente  con  il  Ministero   degli
          affari esteri per la  parte  di  competenza;  politiche  di
          sviluppo  per   l'innovazione   tecnologica   nei   settori
          produttivi; politiche  di  incentivazione  per  la  ricerca
          applicata e l'alta tecnologia; politiche per la  promozione
          e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione  ai
          procedimenti  di  definizione  delle  migliori   tecnologie
          disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
          delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per  quanto  di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'articolo  27;   ricerca   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti  i  settori  produttivi  ed   elaborazione   di
          iniziative,  ivi  compresa  la  definizione  di  forme   di
          incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
          a incrementare la  competitivita'  del  sistema  produttivo
          nazionale;   valutazione   delle    ricadute    industriali
          conseguenti  agli  investimenti   pubblici;   coordinamento
          informatico - statistico dei dati relativi agli  interventi
          di  agevolazione  assunti  in  sede  di   Unione   europea,
          nazionale e regionale, anche ai  fini  del  monitoraggio  e
          della valutazione degli effetti  sulla  competitivita'  del
          sistema produttivo nazionale; ricerca in materia di  tutela
          dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita'
          assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative  in
          materia; ricerche,  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  e
          rilevazioni economiche riguardanti  il  sistema  turistico;
          rilevazione    degli    aspetti    socio-economici    della
          cooperazione. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  29.  (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero   si
          articola in non piu' di nove direzioni generali,  alla  cui
          individuazione  e  organizzazione  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo  4,  sentite  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative, e in modo che sia  assicurato
          il   coordinamento   delle   aree    funzionali    previste
          all'articolo 28. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificata  dalla
          presente legge: 
                «Titolo IV. I Ministeri. 
                (Omissis).  
              Capo VIII 
              Ministero della transizione ecologica 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'articolo 35
          del citato decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica. 
              2.  Al  Ministero  della  transizione  ecologica   sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                b) definizione  degli  obiettivi  e  delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                c)  piani  e  misure  in  materia   di   combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
          settori dell'attivita' economica, ivi compreso  quello  dei
          trasporti; 
                e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed  economia
          circolare; 
                f) tutela delle risorse idriche e relativa  gestione,
          fatta salva la competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
                g) promozione di politiche di  sviluppo  sostenibile,
          nazionali e internazionali; 
                h) promozione di politiche per l'economia circolare e
          l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze
          del Ministero dello sviluppo economico; 
                i)  coordinamento  delle  misure   di   contrasto   e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                l)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  37.  (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero   si
          articola  in  dipartimenti  disciplinati  ai  sensi   degli
          articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali definite  all'articolo  35
          del presente decreto, e il numero delle direzioni  generali
          non puo' essere superiore a dieci. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2-bis  dell'articolo
          174-bis  e  del  comma  1  dell'articolo  828  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O. n. 84, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  174-bis.   (Organizzazione   per   la   tutela
          forestale,  ambientale  e  agroalimentare).  -  1.   -   2.
          (Omissis). 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
          transizione ecologica e Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare. 
              2-ter. (Omissis).» 
              «Art. 828. (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
          1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma  dei
          carabinieri, per un totale duecentosettantaquattro  unita',
          da collocare in soprannumero rispetto all'organico  per  il
          potenziamento  del  Comando  carabinieri  per   la   tutela
          ambientale  e  la  transizione   ecologica.   Il   predetto
          contingente e' cosi' determinato: 
                a) generali di brigata: 1; 
                b) colonnelli: 1; 
                c) tenenti colonnelli: 1; 
                d) maggiori: 1; 
                e) capitani: 3; 
                f) ufficiali inferiori: 25; 
                g) ispettori: 139; 
                h) sovrintendenti: 39; 
                i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro. 
              2. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno   dell'energia   elettrica),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. (Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica). - 1. - 2 (Omissis). 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari  esteri,
          dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  difesa,  dal
          Ministro della  giustizia,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico e dal
          Ministro della transizione ecologica. 
              4. 5. (Omissis).».