Art. 3 
 
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero  della  transizione
                              ecologica 
 
  1. Al Ministero della  transizione  ecologica  sono  trasferite  le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, come modificato dal presente decreto. 
  2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui  al  comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la
competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero dello sviluppo economico,  con  la  relativa  dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di  livello  dirigenziale
generale  e  non  generale,  sono  trasferite  al   Ministero   della
transizione ecologica. Conseguentemente  la  dotazione  organica  del
personale dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni  di
livello non generale. 
  3. La dotazione organica del personale dirigenziale  del  Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione,  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai  sensi  del  comma  1.  La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo   economico   e'   conseguentemente   ridotta   in    misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di  ruolo  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il
personale a tempo determinato  con  incarico  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la
competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica  il  trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto  nell'amministrazione
di  destinazione  e  viene  corrisposto  un   assegno   ad   personam
riassorbibile pari all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e
continuative  del  trattamento  economico   dell'amministrazione   di
provenienza,   ove   superiore,   e   quelle   riconosciute    presso
l'amministrazione  di  destinazione.  ((Al   personale   dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi  i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla
data del 13 febbraio 2021, nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento di organizzazione di cui  all'articolo  10  del  presente
decreto)). 
  ((4-bis. Al fine  di  garantire  la  perequazione  del  trattamento
economico del personale dirigenziale trasferito dal  Ministero  dello
sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il  fondo  per
la  retribuzione  di  posizione  e   di   risultato   del   personale
dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero  della
transizione ecologica sono incrementate di 483.898  euro  per  l'anno
2021 e di 967.795 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022  e  quelle
destinate al personale dirigenziale di  livello  generale  presso  il
medesimo Ministero della transizione ecologica sono  incrementate  di
35.774 euro per l'anno 2021  e  di  71.547  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari  a  519.672  euro
per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno  2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4-quater. Al fine di adeguare l'indennita'  di  amministrazione  in
godimento  del  personale  non  dirigenziale  del   Ministero   della
transizione  ecologica  a  quella  del  personale  non   dirigenziale
trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in
deroga al limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  la  spesa  di  227.080  euro  per
l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  4-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   comma
4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro  annui
a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare)). 
  5.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il  Ministero  dello
sviluppo  economico  provvede  alla  corresponsione  del  trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento  economico  del
personale, compresa la  quota  del  Fondo  risorse  decentrate,  sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato  di  previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica.  Tale  importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al  personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del  costo  dei  buoni  pasto,   della   remunerazione   del   lavoro
straordinario e del trattamento economico di  cui  al  Fondo  risorse
decentrate. 
  6.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero
della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla  data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro  dell'economia
e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  ad  effettuare  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di  missioni  e
programmi. ((A decorrere dalla  data  di  adozione  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  terzo  periodo
transitano al)) Ministero  della  transizione  ecologica  i  rapporti
giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. 
  7.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
organizzazione di  cui  all'articolo  10,  e'  istituito,  presso  il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per  l'energia
e  il  clima,  nel  quale  confluiscono  le  Direzioni  generali  del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi  del  presente
articolo, nonche' la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e
l'aria gia' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima  data,  continua
ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  vigente  regolamento  di
organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del
territorio e del mare e il contingente di personale degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro della  transizione  ecologica  e'
incrementato  di  venti  unita',   anche   estranee   alla   pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa  di  euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro ((annui)) a  decorrere  dal
2022. 
  8.   Il   personale   appartenente   ai   ruoli   dirigenziali   di
amministrazioni  centrali  diverse  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  delle
direzioni  generali  trasferite  al   Ministero   della   transizione
ecologica, puo' optare per il  transito  nel  ruolo  di  quest'ultimo
Ministero. 
  9. Le funzioni di  controllo  della  regolarita'  amministrativa  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non  generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale  non
generale e sette  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva  F1.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno  2021  e  di  435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente  legge,  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo  19
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «Art.   19.(Incarichi   di   funzioni   dirigenziali)
          (articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del  1993,  come
          sostituito prima dall'articolo 11 del  decreto  legislativo
          n.  546  del  1993  e  poi  dall'articlo  13  del   decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
          1.- 1. ter. (Omissis). 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. - 5-ter. (Omissis). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. - 12-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 23. (Salario accessorio e  sperimentazione).  -
          1. (Omissis). 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1  gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              3. - 7. (Omissis).».