Art. 4 
 
       Comitato interministeriale per la transizione ecologica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo
57, e' inserito il seguente: 
    «Art. 57-bis.  (Comitato  interministeriale  per  la  transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa  programmazione,
((ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)). 
  2. Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o,
in sua vece, dal Ministro della transizione  ecologica,  e'  composto
dai Ministri  della  transizione  ecologica,  dell'economia  e  delle
finanze, dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali  e  delle
politiche ((agricole alimentari)) e forestali. Ad  esso  partecipano,
altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza  nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste  all'ordine
del giorno. 
  3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica,  al  fine
di coordinare le politiche in materia di: 
    a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
    b) mobilita' sostenibile; 
    c) contrasto ((del dissesto)) idrogeologico e ((del consumo)) del
suolo; 
    ((c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)); 
    d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
    e) qualita' dell'aria; 
    f) economia circolare; 
    ((f-bis)  bioeconomia  circolare  e  fiscalita'  ambientale,  ivi
compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile)). 
  4.  Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  le   fonti   di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure. ((Sulla  proposta  di
Piano predisposta dal CITE e' acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla  data  di
trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa  alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si  pronunciano  nel  termine  di  trenta
giorni dalla data di trasmissione.  Il  Piano  e'  approvato  in  via
definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione  dei  pareri
ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al  terzo
periodo)). 
  ((4-bis. Dopo l'approvazione definitiva  del  Piano  da  parte  del
CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno,  una
relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano,  dando  conto
delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate)). 
  5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi  ambientalmente
dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  ((5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di  proposte
per  la  transizione  ecologica  e  per  la  riduzione  dei   sussidi
ambientalmente dannosi, di cui al  comma  98  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa  e  i  relativi  compiti
sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del
presente articolo. 
  5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre  2015,  n.
221, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministro
della  transizione  ecologica  invia  alle  Camere  e   al   Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di
ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva  eliminazione  dei  sussidi
ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente
favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano
per la transizione ecologica)). 
  6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione
degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche  in  sede
europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi. 
  7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,  composto  da  un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  di  cui  al  comma  2,
designati dai rispettivi Ministri, con  il  compito  di  istruire  le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del  Comitato
tecnico di supporto  del  CITE  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza,  ((rimborsi  di  spese))  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione  ecologica,  e'  adottato  il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella  ((Gazzetta  Ufficiale))
della Repubblica italiana. 
  9. La Presidenza del Consiglio dei ministri  assicura  il  supporto
tecnico e organizzativo alle attivita'  del  CITE  nell'ambito  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  ((10.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.»)). 
  ((1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  le  parole:  «Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, su proposta del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica,
su proposta del Ministro della transizione ecologica». 
  1-ter. Il Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica
istituito ai sensi dell'articolo 57-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,
approva, entro cinque mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Piano per la transizione  ecologica  di  cui  al
medesimo articolo 57-bis)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  98  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.  n.
          45: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              98. Al  fine  di  studiare  le  modalita'  per  rendere
          permanente la disposizione di  cui  al  comma  85,  per  la
          programmazione della riduzione dei  sussidi  ambientalmente
          dannosi con il compito di elaborare una  proposta  organica
          per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema
          delle esenzioni a partire  dall'anno  2021  in  materia  di
          trasporto merci, navale  e  aereo,  di  agricoltura  e  usi
          civili con l'obiettivo di ridurre la spesa  pubblica  e  di
          sostenere le innovazioni e  gli  investimenti  in  ricerca,
          innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture  per  la
          riconversione ecologica che producano una  riduzione  delle
          emissioni di gas serra entro  l'anno  2030,  e'  costituita
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  entro  il  31  gennaio  2020,  una
          Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte  per
          la transizione ecologica e per  la  riduzione  dei  sussidi
          ambientalmente dannosi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  68
          della legge 28  dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in
          materia ambientale per promuovere misure di green economy e
          per  il  contenimento   dell'uso   eccessivo   di   risorse
          naturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  gennaio
          2016, n. 13, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  68.  (Catalogo  dei   sussidi   ambientalmente
          dannosi e dei  sussidi  ambientalmente  favorevoli).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il
          30 giugno di  ogni  anno.  Il  Ministro  della  transizione
          ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale
          per la transizione ecologica, entro il 15  luglio  di  ogni
          anno,    una    relazione     concernente     gli     esiti
          dell'aggiornamento  del  Catalogo  e  le  proposte  per  la
          progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi
          e per la promozione dei sussidi ambientalmente  favorevoli,
          anche al fine di contribuire alla realizzazione  del  Piano
          per la transizione ecologica. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 34  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   34.   (Norme   tecniche    organizzative    e
          integrative). - 1.- 2. (Omissis). 
              3. Il  Governo,  con  apposita  delibera  del  Comitato
          interministeriale per la transizione ecologica, su proposta
          del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita   la
          Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato  le
          regioni e le province  autonome,  ed  acquisito  il  parere
          delle   associazioni   ambientali   munite   di   requisiti
          sostanziali omologhi a  quelli  previsti  dall'articolo  13
          della legge 8 luglio 1986, n. 349,  provvede,  con  cadenza
          almeno   triennale,   all'aggiornamento   della   Strategia
          nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla  delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica del 2 agosto 2002. 
              4.- 9-ter. (Omissis).».