(( Art. 10 - bis 
 
                   Esenzione dall'imposta di bollo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  dell'economia   colpita
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  l'esenzione  dall'imposta
di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui  all'allegato
B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
si  applica,  per  l'anno  2021,  anche  alle  convenzioni   per   lo
svolgimento  di  tirocini  di  formazione  e  orientamento   di   cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 della Tabella di
          cui  all'allegato  B  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
          di bollo): 
                «Allegato B/25 
              Art. 25 - 
              Contratti di lavoro e  d'impiego  sia  individuali  che
          collettivi, contratti di locazione  di  fondi  rustici,  di
          colonia parziaria e di soccida di  qualsiasi  specie  e  in
          qualunque forma redatti; libretti colonici di cui  all'art.
          2161 del codice civile e  documenti  consimili  concernenti
          rapporti   di   lavoro   agricolo   anche   se   contenenti
          l'accettazione dei relativi conti fra le parti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  24
          giugno  1997,  n.  196  (Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione): 
                «Articolo 18 (Tirocini formativi e di  orientamento).
          - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
          e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza  diretta  del  mondo  del   lavoro,   attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti che hanno gia'  assolto  l'obbligo  scolastico  ai
          sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono emanate, entro nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto  dei
          seguenti principi e criteri generali: 
                  a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei
          limiti  delle  risorse  rese  disponibili   dalla   vigente
          legislazione, anche su proposta  degli  enti  bilaterali  e
          delle associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione pubblica e di soggetti  privati  non  aventi
          scopo di  lucro,  in  possesso  degli  specifici  requisiti
          preventivamente determinati in funzione di idonee  garanzie
          all'espletamento   delle   iniziative   medesime    e    in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;   universita';    provveditorati    agli    studi;
          istituzioni scolastiche statali e  istituzioni  scolastiche
          non statali che  rilascino  titoli  di  studio  con  valore
          legale; centri pubblici  di  formazione  e/o  orientamento,
          ovvero a partecipazione pubblica o operanti  in  regime  di
          convenzione  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge   21
          dicembre  1978,  n.  845;  comunita'   terapeutiche,   enti
          ausiliari e cooperative  sociali,  purche'  iscritti  negli
          specifici  albi  regionali,  ove  esistenti;   servizi   di
          inserimento  lavorativo  per  disabili  gestiti   da   enti
          pubblici delegati dalla regione; 
                  b)  attuazione  delle  iniziative  nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli definiti all'interno di programmi  operativi  quadro
          predisposti  dalle  regioni,  sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
                  c) svolgimento dei tirocini sulla base di  apposite
          convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla  lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati; 
                  d)  previsione  della  durata  dei  rapporti,   non
          costituenti rapporti di lavoro, in misura non  superiore  a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti: 
                  e) obbligo  da  parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la  responsabilita'
          civile e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore  come
          responsabile didattico-organizzativo delle  attivita';  nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per l'impiego e gli uffici  periferici  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  il  datore  di  lavoro
          ospitante  puo'  stipulare  la  predetta  convenzione   con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico; 
                  f) attribuzione del  valore  di  crediti  formativi
          alle attivita'  svolte  nel  corso  degli  stages  e  delle
          iniziative di tirocinio  pratico  di  cui  al  comma  1  da
          utilizzare, ove debitamente certificati,  per  l'accensione
          di un rapporto di lavoro; 
                  g) possibilita' di ammissione, secondo modalita'  e
          criteri stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui all'articolo 1 del decreto legge  20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236 al rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di cui al  presente  articolo  a  favore  dei  giovani  del
          Mezzogiorno presso imprese di  regioni  diverse  da  quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i progetti lo prevedano,  gli  oneri  relativi  alla  spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante; 
                  h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 
                  i)  computabilita'  dei   soggetti   portatori   di
          handicap impiegati nei  tirocini  ai  fini  della  legge  2
          aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, purche' gli
          stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
          articoli 5 e 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          siano finalizzati all'occupazione.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.