Art. 11 
 
         Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 
 
  1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste. 
  2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu'  contratti  di
lavoro subordinato a termine  comporti  un  aumento  del  valore  del
reddito familiare di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  ((
numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ))  fino  al  limite
massimo  di  euro  10.000  annui,  il  beneficio  economico  di   cui
all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso  per  la  durata
dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento  del  valore  del
reddito familiare fino  a  un  massimo  di  sei  mesi.  A  tali  fini
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a  1.010  milioni  di  euro  per  il  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, comma 1 e 3, e
          2, comma 1, e 5 del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni): 
                «Articolo   12    (Disposizioni    finanziarie    per
          l'attuazione  del  programma  del  Rdc).   - 1.   Ai   fini
          dell'erogazione del beneficio economico  del  Rdc  e  della
          Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1,  2  e  3,
          degli   incentivi,   di   cui   all'articolo   8,   nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato "Fondo per il  reddito
          di cittadinanza". 
              2. - Omissis 
              3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
          e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
          4, comma 14, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
              Omissis.» 
                «Articolo  2  (Beneficiari).   -   1.   Il   Rdc   e'
          riconosciuto    ai    nuclei    familiari    in    possesso
          cumulativamente,  al  momento  della  presentazione   della
          domanda  e  per  tutta  la   durata   dell'erogazione   del
          beneficio, dei seguenti requisiti: 
                  a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,
          residenza  e  soggiorno,  il  componente   richiedente   il
          beneficio deve essere cumulativamente: 
                    1) in possesso della cittadinanza italiana  o  di
          Paesi  facenti  parte  dell'Unione  europea,   ovvero   suo
          familiare,  come  individuato  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
          che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto  di
          soggiorno permanente, ovvero cittadino di  Paesi  terzi  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo; 
                    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui
          gli ultimi due, considerati al momento della  presentazione
          della domanda e per tutta  la  durata  dell'erogazione  del
          beneficio, in modo continuativo; 
                  b)  con  riferimento  a  requisiti   reddituali   e
          patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
                    1) un  valore  dell'Indicatore  della  situazione
          economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di  nuclei  familiari
          con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7
          del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013; 
                    2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  in
          Italia e all'estero, come definito  a  fini  ISEE,  diverso
          dalla casa di abitazione, non superiore ad  una  soglia  di
          euro 30.000; 
                    3)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare,  come
          definito a fini ISEE, non superiore a una  soglia  di  euro
          6.000, accresciuta di euro 2.000  per  ogni  componente  il
          nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
          euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per  ogni
          figlio successivo al secondo;  i  predetti  massimali  sono
          ulteriormente  incrementati  di   euro   5.000   per   ogni
          componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
          ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
          autosufficienza, come definite a fini  ISEE,  presente  nel
          nucleo; 
                    4) un valore del reddito familiare  inferiore  ad
          una  soglia  di  euro  6.000  annui  moltiplicata  per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. La predetta  soglia  e'  incrementata  ad  euro
          7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione  di  cittadinanza.
          In ogni caso la soglia e' incrementata ad  euro  9.360  nei
          casi in cui il nucleo familiare risieda  in  abitazione  in
          locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
          fini ISEE; 
                  c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
                    1) nessun componente  il  nucleo  familiare  deve
          essere intestatario  a  qualunque  titolo  o  avente  piena
          disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima  volta
          nei  sei  mesi  antecedenti   la   richiesta,   ovvero   di
          autoveicoli  di  cilindrata  superiore   a   1.600   cc   o
          motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
          la prima  volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli
          autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una
          agevolazione  fiscale   in   favore   delle   persone   con
          disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
                    2) nessun componente deve essere  intestatario  a
          qualunque titolo o avente piena disponibilita'  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
                  c-bis) per il richiedente il beneficio, la  mancata
          sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
          a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
          mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
          precedenti la richiesta, per taluno  dei  delitti  indicati
          all'articolo 7, comma 3. 
              Omissis.» 
                «Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed  erogazione
          del beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto,  dopo  il  quinto
          giorno di ciascun mese,  presso  il  gestore  del  servizio
          integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc
          puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
          alle  medesime  condizioni  stabilite  in  esecuzione   del
          servizio affidato. Le  richieste  del  Rdc  possono  essere
          presentate presso i centri di  assistenza  fiscale  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, previa  stipula  di  una  convenzione  con  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
          Rdc  e  della  Pensione  di  cittadinanza  possono   essere
          presentate presso gli istituti di  patronato  di  cui  alla
          legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8
          della tabella D allegata al regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   nei   limiti   del    finanziamento    previsto
          dall'articolo 13, comma 9, della citata legge  n.  152  del
          2001.Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          approvato il modulo  di  domanda,  nonche'  il  modello  di
          comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento  alle  informazioni
          gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
          di domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la
          domanda  e'   successivamente   associata   dall'INPS.   Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, possono  essere  individuate  modalita'  di
          presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
          alla presentazione  della  DSU  a  fini  ISEE  e  in  forma
          integrata, tenuto conto delle  semplificazioni  conseguenti
          all'avvio della  precompilazione  della  DSU  medesima,  ai
          sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n.  147  del
          2017.  In  sede  di  prima  applicazione   e   nelle   more
          dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al  fine
          di favorire la conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e'
          autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai
          nuclei   familiari   che,   a   seguito   dell'attestazione
          dell'ISEE,  presentino  valori  dell'indicatore  e  di  sue
          componenti compatibili con quelli di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera b). 
              3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS  ove  ricorrano  le
          condizioni.  Ai  fini  del  riconoscimento  del  beneficio,
          l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla  data
          di comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'accesso   al   Rdc   sulla   base   delle
          informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
          quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal  fine
          l'INPS acquisisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, dall'Anagrafe  tributaria,  dal  Pubblico
          registro  automobilistico  e  dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche detentrici dei dati, le  informazioni  necessarie
          ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con  provvedimento
          dell'INPS, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono definite, ove  non  gia'  disciplinate,  la
          tipologia dei dati,  le  modalita'  di  acquisizione  e  le
          misure  a  tutela  degli  interessati.  In  ogni  caso   il
          riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
          mese   successivo   alla   trasmissione    della    domanda
          all'Istituto. 
              4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
          della popolazione residente, resta in  capo  ai  comuni  la
          verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di  cui
          all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  secondo  modalita'
          definite mediante accordo sancito  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito  delle  verifiche
          e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma  di
          cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata  al  coordinamento
          dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui  al  primo  periodo
          mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le
          informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. I requisiti economici di  accesso  al  Rdc,  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  si   considerano
          posseduti per la durata della attestazione ISEE  in  vigore
          al momento di presentazione della domanda e sono verificati
          nuovamente solo in caso  di  presentazione  di  nuova  DSU,
          ferma restando la  necessita'  di  aggiornare  l'ISEE  alla
          scadenza del  periodo  di  validita'  dell'indicatore.  Gli
          altri requisiti si considerano posseduti sino a quando  non
          intervenga   comunicazione   contraria   da   parte   delle
          amministrazioni competenti alla verifica degli  stessi.  In
          tal  caso,  l'erogazione  del  beneficio  e'  interrotta  a
          decorrere dal mese successivo a tale  comunicazione  ed  e'
          disposta  la  revoca  del  beneficio,  fatto  salvo  quanto
          previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS,  la
          verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi
          dell'articolo  71  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6. Il beneficio  economico  e'  erogato  attraverso  la
          Carta Rdc. In  sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla
          scadenza del termine contrattuale, l'emissione della  Carta
          Rdc avviene in esecuzione del servizio  affidato  ai  sensi
          dell'articolo 81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 133 del 2008, relativamente alla  carta  acquisti,  alle
          medesime condizioni economiche e per  il  numero  di  carte
          elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.  In
          sede di nuovo affidamento  del  servizio  di  gestione,  il
          numero di carte deve  comunque  essere  tale  da  garantire
          l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
          componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che  al
          soddisfacimento  delle  esigenze  previste  per  la   carta
          acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di
          contante entro un limite mensile non superiore ad euro  100
          per un singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di
          equivalenza di cui all'articolo 2, comma  4,  nonche',  nel
          caso di  integrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  di
          effettuare un  bonifico  mensile  in  favore  del  locatore
          indicato    nel    contratto    di     locazione     ovvero
          dell'intermediario che ha concesso il  mutuo.  Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
          attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di  importo
          per  i  prelievi  di  contante.  Al  fine  di  prevenire  e
          contrastare fenomeni di impoverimento  e  l'insorgenza  dei
          disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in  ogni  caso  fatto
          divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi  che
          prevedono  vincite  in  denaro   o   altre   utilita'.   Le
          informazioni sulle movimentazioni sulla  Carta  Rdc,  prive
          dei dati identificativi  dei  beneficiari,  possono  essere
          utilizzate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali a fini statistici  e  di  ricerca  scientifica.  La
          consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore  del
          servizio integrato avviene esclusivamente  dopo  il  quinto
          giorno di ciascun mese. 
              6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai  beneficiari
          di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
          prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
          erogato insieme con detta prestazione pensionistica per  la
          quota parte spettante ai sensi dell'articolo  3,  comma  7.
          Nei confronti dei titolari della Pensione  di  cittadinanza
          non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6. 
              7. Ai beneficiari del Rdc sono estese  le  agevolazioni
          relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
          economicamente svantaggiate, di cui all'articolo  1,  comma
          375, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  quelle
          relative  alla  compensazione  per  la  fornitura  di   gas
          naturale, estese  ai  medesimi  soggetti  dall'articolo  3,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
          n. 2, nonche' le agevolazioni relative al  servizio  idrico
          integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221.»