Art. 12 
 
                  Ulteriori disposizioni in materia 
                       di Reddito di emergenza 
 
  1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di  cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34  del  2020,  relative  alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021,  ai  nuclei  familiari  in
condizioni di  necessita'  economica  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente  dei
seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare  nel  mese  di  febbraio  2021
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare  del
beneficio, la soglia e' incrementata  di  un  dodicesimo  del  valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del (( regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 )); 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto-legge; 
  c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c)  e  d),
2-bis e (( insussistenza delle condizioni di incompatibilita' di  cui
al  comma  ))  3,  lettere  a),  b)  e  c),  dell'articolo   82   del
decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera
c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020  e'  riferito
all'anno 2020. 
  2. Le quote di Rem di cui al comma 1  sono  altresi'  riconosciute,
indipendentemente dal possesso  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo
comma,  ferma  restando  in  ogni  caso  l'incompatibilita'  di   cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, e nella  misura  prevista  per  nuclei  composti  da  un  unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita',  ordinario  o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro
30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e  il  28  febbraio
2021 le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con
la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),   nonche'   l'incompatibilita'   con   la
titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto,  di
un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del  contratto  di
lavoro intermittente senza diritto all'indennita'  di  disponibilita'
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ovvero di un rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  ovvero  di  una  pensione  diretta  o  indiretta,   ad
eccezione dell'assegno ordinario di  invalidita'.  La  corresponsione
del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile
con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo,  del
reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e
con le misure  di  sostegno  di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto-legge. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
aprile 2021 tramite  modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021 (( e quello relativo  ))  alle  quote  di  cui  al  comma  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  82,
comma 10, primo periodo del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e'
incrementata di 1.520,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, ove compatibile. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo,  pari  a
1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Articolo 82 (Reddito di emergenza). - 1.  Ai  nuclei
          familiari  in  condizioni  di   necessita'   economica   in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
          3, e' riconosciuto un  sostegno  al  reddito  straordinario
          denominato Reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem").  Le
          domande per il Rem sono presentate  entro  il  termine  del
          mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
          ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
              2. Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in
          possesso cumulativamente, al  momento  della  domanda,  dei
          seguenti requisiti: 
                a) residenza in Italia, verificata con riferimento al
          componente richiedente il beneficio; 
                b) un valore  del  reddito  familiare,  nel  mese  di
          aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare  di
          cui al comma 5; 
                c) un valore del patrimonio mobiliare  familiare  con
          riferimento all'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro
          10.000, accresciuta  di  euro  5.000  per  ogni  componente
          successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
          predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
          presenza  nel  nucleo  familiare  di   un   componente   in
          condizione di disabilita' grave o  di  non  autosufficienza
          come definite  ai  fini  dell'Indicatore  della  Situazione
          Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159; 
                d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
              2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi  del
          comma  2  del  presente  articolo,  durante  lo  stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
          il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1  e  1-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,
          n. 80, non  si  applicano,  previa  autocertificazione,  in
          presenza di persone minori di eta' o meritevoli di  tutela,
          quali  soggetti  malati  gravi,  disabili,  in  difficolta'
          economica e senza dimora, aventi  i  requisiti  di  cui  al
          citato  articolo  5  del  decreto-legge  n.  47  del  2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
              3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo
          familiare di componenti che percepiscono o hanno  percepito
          una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30  e
          38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di
          una   delle   indennita'   disciplinate    in    attuazione
          dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero  di  una
          delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del  presente
          decreto-legge. Il Rem non e' altresi'  compatibile  con  la
          presenza nel nucleo familiare di componenti  che  siano  al
          momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 
                a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
          eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
                b)  essere  titolari  di  un   rapporto   di   lavoro
          dipendente la cui retribuzione  lorda  sia  superiore  agli
          importi di cui al comma 5; 
                c) essere percettori di reddito di  cittadinanza,  di
          cui al Capo I del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, ovvero le misure aventi finalita'  analoghe  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
              4.  Ai  fini  dell'accesso   e   della   determinazione
          dell'ammontare del Rem: 
                a)  il  nucleo  familiare  e'   definito   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                b) il reddito familiare  e'  inclusivo  di  tutte  le
          componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, ed e' riferito al  mese  di  aprile  2020  secondo  il
          principio di cassa; 
                c) il  patrimonio  mobiliare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
              5.  Ciascuna  quota  del  Rem  e'  determinata  in   un
          ammontare  pari   a   400   euro,   moltiplicati   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
          n. 4, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a  800
          euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui  nel
          nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
          disabilita' grave o non autosufficienza  come  definite  ai
          fini ISEE. 
              6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che  si  trovano
          in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
          coloro che sono ricoverati in istituti  di  cura  di  lunga
          degenza o altre  strutture  residenziali  a  totale  carico
          dello Stato o di altra amministrazione pubblica.  Nel  caso
          in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra  i  suoi
          componenti soggetti di cui al primo periodo,  il  parametro
          della  scala  di  equivalenza  non  tiene  conto  di   tali
          soggetti. 
              7. Il Rem  e'  riconosciuto  ed  erogato  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) previa  richiesta
          tramite  modello  di  domanda  predisposto   dal   medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. Le  richieste  di  Rem  possono  essere  presentate
          presso i centri di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
          32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa
          stipula di una convenzione con l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rem  possono
          essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
          di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
          numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui  al
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
              8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
          cui al comma  2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle
          entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi  e  alle
          giacenze medie del patrimonio mobiliare dei  componenti  il
          nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nelle
          modalita' previste ai fini ISEE. 
              9. Nel caso in cui in esito  a  verifiche  e  controlli
          emerga il mancato possesso dei requisiti, il  beneficio  e'
          immediatamente revocato, ferma restando la restituzione  di
          quanto indebitamente percepito e  le  sanzioni  previste  a
          legislazione vigente. 
              10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un
          limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
          iscrivere su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali
          denominato "Fondo per  il  Reddito  di  emergenza".  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente  comma  e  comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
          stipula della convenzione di cui al comma 7 e'  autorizzato
          un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 
              11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          959,6 milioni di euro si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma  4,  e  9
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
          delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE): 
                «Articolo 4 (Indicatore della situazione reddituale).
          - 1. - 3. Omissis 
              4. Dalla somma dei redditi dei  componenti  il  nucleo,
          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si
          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o
          franchigie riferite al nucleo familiare: 
                a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
          in locazione, il  valore  del  canone  annuo  previsto  nel
          contratto di  locazione,  del  quale  sono  dichiarati  gli
          estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino  a
          concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di  500  euro  per
          ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
          e'  alternativa  a  quella  per  i  nuclei   residenti   in
          abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2. 
                b) nel caso del nucleo  facciano  parte  persone  non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,
          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori
          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come
          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata
          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,
          lettera f) , al netto della detrazione di cui al  comma  3,
          lettera f) , di cui la persona non autosufficiente  risulti
          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a) . Le  spese  per  assistenza  personale
          possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche  nel
          caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti
          fornitori, purche' sia conservata ed  esibita  a  richiesta
          idonea documentazione attestante la spesa  sostenuta  e  la
          tipologia di servizio fornita; 
                c) alternativamente a quanto  previsto  alla  lettera
          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero
          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi
          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,
          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'
          alberghiera, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a); 
                d) nel caso del nucleo facciano parte: 
                  1) persone con disabilita' media, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a
          5.500 se minorenni; 
                  2) persone con disabilita' grave, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a
          7.500 se minorenni; 
                  3) persone non  autosufficienti,  per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a
          9.500 se minorenni. 
              Le franchigie di  cui  alla  presente  lettera  possono
          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal
          valore dell'ISE. 
              Omissis.» 
                «Articolo 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza  di  un
          ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato  un  ISEE
          corrente, riferito ad un periodo di tempo piu'  ravvicinato
          al momento della richiesta della  prestazione,  qualora  vi
          sia  una   rilevante   variazione   nell'indicatore,   come
          determinata ai sensi del comma 2,  e  al  contempo  si  sia
          verificata,  per  almeno  uno  dei  componenti  il   nucleo
          familiare,  nei  18  mesi  precedenti  la  richiesta  della
          prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione
          lavorativa: 
                  a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato  per
          cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di  lavoro
          o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
          della stessa; 
                  b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
          impiegati  con  tipologie  contrattuali   flessibili,   che
          risultino non occupati alla  data  di  presentazione  della
          DSU, e che possano  dimostrare  di  essere  stati  occupati
          nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno  120
          giorni  nei   dodici   mesi   precedenti   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di lavoro; 
                  c) lavoratori autonomi, non occupati alla  data  di
          presentazione della DSU, che  abbiano  cessato  la  propria
          attivita', dopo aver svolto  l'attivita'  medesima  in  via
          continuativa per almeno dodici mesi. 
              2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo  in  caso
          di variazioni superiori al  25  per  cento  dell'indicatore
          della situazione reddituale corrente,  calcolato  ai  sensi
          dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore  della  situazione
          reddituale   calcolato   in   via   ordinaria,   ai   sensi
          dell'articolo 4. 
              3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
          ottenuto aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il
          nucleo familiare  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          mediante la compilazione del  modulo  sostitutivo,  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera d),  facendo  riferimento
          ai seguenti redditi: 
                a)  redditi  da  lavoro   dipendente,   pensione   ed
          assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti  a  quello
          di richiesta della prestazione; 
                b) redditi derivanti  da  attivita'  d'impresa  o  di
          lavoro autonomo, svolte sia in  forma  individuale  che  di
          partecipazione, individuati secondo il principio  di  cassa
          come differenza tra i ricavi e  i  compensi  percepiti  nei
          dodici  mesi  precedenti  a  quello  di   richiesta   della
          prestazione e  le  spese  sostenute  nello  stesso  periodo
          nell'esercizio dell'attivita'; 
                c)   trattamenti   assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche,  non  gia'  inclusi
          nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti  nei  dodici
          mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. 
              Nei casi di cui al comma 1, lettera a),  i  redditi  di
          cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
          per 6 i redditi conseguiti  nei  due  mesi  antecedenti  la
          presentazione della DSU. 
              4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
          reddituale corrente, per i componenti il  nucleo  familiare
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  i  redditi  e  i
          trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e  i
          trattamenti di analoga natura  utilizzati  per  il  calcolo
          dell'ISEE in via ordinaria. 
              5.  Fermi  restando   l'indicatore   della   situazione
          patrimoniale e il parametro  della  scala  di  equivalenza,
          l'ISEE  corrente  e'  ottenuto  sostituendo  all'indicatore
          della situazione reddituale calcolato in via  ordinaria  il
          medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
              6. Il richiedente  l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo
          sostitutivo  della  DSU,  presenta  la   documentazione   e
          certificazione attestante la  variazione  della  condizione
          lavorativa, di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  componenti
          reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
              7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
          della presentazione del modulo  sostitutivo  della  DSU  ai
          fini della  successiva  richiesta  della  erogazione  delle
          prestazioni.» 
              - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 8. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22: 
                «Articolo 15  (Indennita'  di  disoccupazione  per  i
          lavoratori con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa - DISCOLL). - 1. In attesa degli interventi di
          semplificazione,  modifica  o   superamento   delle   forme
          contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera  a),
          della legge n. 183 del 2014, in  via  sperimentale  per  il
          2015,  in   relazione   agli   eventi   di   disoccupazione
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino  al  31
          dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori  coordinati
          e continuativi, anche  a  progetto,  con  esclusione  degli
          amministratori e dei sindaci,  iscritti  in  via  esclusiva
          alla Gestione separata, non pensionati e privi  di  partita
          IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la  propria
          occupazione,  una  indennita'  di  disoccupazione   mensile
          denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
                b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento; 
                c) possano far valere, nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo 9 -bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
              15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DISCOLL, nonche' per gli amministratori e i
          sindaci  di  cui  al  comma  1,   e'   dovuta   un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
              15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
              15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestivamente    al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni.» 
               - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Articolo 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
          intermittente). - 1. - 3. Omissis 
              4. Nei periodi  in  cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
              Omissis.» 
              - Il  citato  decreto-legge  26  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio
          2019, n. 23.