(( Art. 12 - bis 
 
Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
  al fine di garantire la continuita' di erogazione  dell'assegno  di
  mantenimento 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  ai  genitori  lavoratori  separati   o
divorziati,  che  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  hanno  cessato,  ridotto  o  sospeso  la   loro   attivita'
lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento,  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Con le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo  di  cui
al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui  al
presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.