Art. 13 
 
                 Incremento del Fondo per il reddito 
               di ultima istanza per i professionisti 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  per  il  mese  di  maggio   2020
dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  il
«Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.537,  in  materia   di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  Italiana
          del 23 agosto 1994, n. 196. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          recante «Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di
          tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  del  2  marzo
          1996, n. 43. 
              - Il testo dell'articolo 44 del citato dereto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 10.