Art. 13 Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti 1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 23 agosto 1994, n. 196. - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 2 marzo 1996, n. 43. - Il testo dell'articolo 44 del citato dereto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 10.