Art. 14 
 
                 Incremento del Fondo straordinario 
            per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. Il Fondo straordinario per il  sostegno  degli  enti  del  Terzo
settore di cui  all'articolo  13-quaterdecies  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31  marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-quaterdecies del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Articolo 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il
          sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far
          fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo  settore,
          determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  il  "Fondo
          straordinario  per  il  sostegno  degli  enti   del   Terzo
          settore", con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, per interventi in favore delle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei  registri  regionali  e  delle
          province autonome, di cui alla legge  11  agosto  1991,  n.
          266, delle associazioni di promozione sociale iscritte  nei
          registri nazionale, regionali e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383,  nonche'  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo  10  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
          relativa anagrafe. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse  del
          fondo tra le regioni e le province autonome, anche al  fine
          di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto
          il territorio nazionale. 
              3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui  al
          presente articolo non e' cumulabile con le misure  previste
          dagli articoli 1 e 3. 
              4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Articolo 101 (Norme transitorie e di attuazione).  -
          1. Omissis 
              2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto entro il 31 maggio 2021. Entro il medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili
          mediante specifica clausola statutaria. 
              Omissis.»