Art. 14 Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13-quaterdecies del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Articolo 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. 3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.» - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Articolo 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1. Omissis 2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Omissis.»