(( Art. 14 - bis 
 
Incremento del Fondo unico  per  il  sostegno  delle  associazioni  e
  societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del  Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, istituito ai sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  28  ottobre   2020,   n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  destinato  nella  misura  di  50
milioni  di  euro,  che  costituisce   limite   di   spesa   massima,
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa' sportive  dilettantistiche  che  hanno  sospeso  l'attivita'
sportiva. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' di Governo delegata in materia di  sport,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai  fini
dell'attuazione del presente articolo, le modalita' e  i  termini  di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Articolo 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni
          e societa' sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di  far
          fronte alla crisi economica delle associazioni  e  societa'
          sportive dilettantistiche determinatasi  in  ragione  delle
          misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e  societa'
          sportive  dilettantistiche",  con  una  dotazione  di   142
          milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite  di
          spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  essere
          assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione
          di misure  di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e
          societa' sportive  dilettantistiche  che  hanno  cessato  o
          ridotto la propria attivita' istituzionale  a  seguito  dei
          provvedimenti  statali  di  sospensione   delle   attivita'
          sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          sono  stabiliti  con  il   provvedimento   del   Capo   del
          Dipartimento per lo sport della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri che dispone la loro erogazione. 
              2-bis. Le  risorse  di  cui  all'articolo  218-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  gia'
          nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza
          del Consiglio dei ministri,  sono  portate  ad  incremento,
          nell'ambito   del   predetto   bilancio,   delle    risorse
          provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri di cui al presente articolo  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 34.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.