Art. 15 
 
                  Misure a sostegno dei lavoratori 
                     in condizione di fragilita' 
 
  1. All'articolo  26,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza
dal servizio di cui al presente comma non sono  computabili  ai  fini
del periodo di comporto; per )) i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai  fini  dell'erogazione
delle  somme  corrisposte  dall'INPS,  a  titolo  di  indennita'   di
accompagnamento.»; 
    b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino  al  31  dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino  al  30
giugno 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021». 
  3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in  vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato al presente articolo. 
  4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«157,0 milioni di euro». 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
          26  del  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  26  (Misure  urgenti  per  la  tutela  del
          periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori  del  settore
          privato). - 1. Omissis 
              2. Fino al  30  giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n.  104,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
          equiparato al ricovero ospedaliero ed e'  prescritto  dalle
          competenti  autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal  servizio  di  cui  al
          presente comma non sono computabili ai fini del periodo  di
          comporto e, per  i  lavoratori  in  possesso  del  predetto
          riconoscimento  di  disabilita',  non  rilevano   ai   fini
          dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
          di indennita' di accompagnamento. Nessuna  responsabilita',
          neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al
          medico  di  assistenza  primaria  nell'ipotesi  in  cui  il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020  e  fino  al  30
          giugno 2021,  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 481 e 483 dell'articolo
          1 della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «481. Le disposizioni dell'articolo  26,  commi  2  e
          2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  si
          applicano nel periodo dal 1°  gennaio  2021  al  30  giugno
          2021.» 
                «483.  Al  fine  di  garantire  la  sostituzione  del
          personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
          benefici di cui al comma 481, e' autorizzata  la  spesa  di
          157,0 milioni di euro per l'anno 2021.»