Art. 16 
 
            Disposizioni in materia di Nuova prestazione 
           di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)» concesse a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 (( non  e'  richiesto  il
possesso del requisito di cui all'articolo 3 )), comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  121  milioni  di
euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22: 
                «Articolo  3  (Requisiti).   -   1.   La   NASpI   e'
          riconosciuta   ai   lavoratori    che    abbiano    perduto
          involontariamente la propria occupazione e  che  presentino
          congiuntamente i seguenti requisiti: 
                  a)  siano  in  stato  di  disoccupazione  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) possano far valere, nei quattro anni  precedenti
          l'inizio del  periodo  di  disoccupazione,  almeno  tredici
          settimane di contribuzione; 
                  c) possano far valere  trenta  giornate  di  lavoro
          effettivo, a prescindere  dal  minimale  contributivo,  nei
          dodici  mesi  che  precedono  l'inizio   del   periodo   di
          disoccupazione. 
              Omissis.»