Art. 16 Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 (( non e' richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3 )), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22: «Articolo 3 (Requisiti). - 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Omissis.»