Art. 17 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                  o rinnovo di contratti a termine 
 
  1. All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre  2021,  ferma
restando la durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  e'
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi
e per una sola volta  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  93  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 93 (Disposizioni in materia  di  proroga  o
          rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di
          apprendistato).  -   1.   In   conseguenza   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  e  fino  al  31
          dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva
          di ventiquattro mesi, e' possibile  rinnovare  o  prorogare
          per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola  volta
          i contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
          anche in assenza delle condizioni di cui  all'articolo  19,
          comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              [1-bis.  Il  termine  dei  contratti  di  lavoro  degli
          apprendisti di cui  agli  articoli  43  e  45  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  e  dei  contratti  di
          lavoro  a   tempo   determinato,   anche   in   regime   di
          somministrazione,  e'  prorogato  di  una  durata  pari  al
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa,  prestata
          in   forza   dei   medesimi   contratti,   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.]»