Art. 18 
 
(( Proroga degli incarichi )) di collaborazione  conferiti  da  ANPAL
                           Servizi s.p.a. 
 
  1. Nelle  more  del  completamento  delle  procedure  regionali  di
selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego
al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'  di  assistenza
tecnica presso le (( sedi territoriali delle regioni e delle province
autonome )) e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte  tra  ANPAL
Servizi s.p.a. e le singole  amministrazioni  regionali  ((  e  delle
province autonome )), gli incarichi di  collaborazione  conferiti  da
ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto  dal  comma  3
dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al
31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo
precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nei concorsi pubblici, compresi quelli per i  centri  per  l'impiego,
banditi dalle Regioni  e  dagli  enti  ed  Agenzie  dipendenti  dalle
medesime. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo  pari  a  euro
61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma  3  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
                «Articolo 5 (Categorie riservatarie e preferenze).  -
          1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale  nel  limite  del  20%,
          delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
                3) riserva del  2%  dei  posti  destinati  a  ciascun
          concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge
          20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento
          dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica  che  hanno
          terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                5) gli orfani di guerra; 
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                8) i feriti in combattimento; 
                9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra
          ex combattenti; 
                11) i figli dei mutilati e degli invalidi  per  fatto
          di guerra; 
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                13) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti in guerra; 
                14) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                15) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
                16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                18) i coniugati e i non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                20) militari volontari delle Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
          lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei  corpi
          civili dello Stato. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta'.»