(( Art. 18 - bis 
 
               Indennita' COVID-19 per i lavoratori in 
                somministrazione del comparto sanita' 
 
  1. Ai lavoratori  in  somministrazione  del  comparto  sanita',  in
servizio alla data del 1° maggio 2021, e' riconosciuta  un'indennita'
connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il  cui  importo,  nel
limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che  costituisce
tetto di spesa massimo, e' definito con decreto del  Ministero  della
salute da adottare, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sulla  base  dei  dati
certificati inviati dalle regioni. Il  decreto  di  cui  al  presente
comma   stabilisce,   altresi',   le    modalita'    di    erogazione
dell'indennita', alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  8  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente   decreto.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 176: 
                «Articolo  10-bis  (Detassazione  di  contributi,  di
          indennita' e di ogni altra misura a  favore  di  imprese  e
          lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19). - 1.
          I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in
          via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
          emergenza, da chiunque erogati  e  indipendentemente  dalle
          modalita' di fruizione e  contabilizzazione,  spettanti  ai
          soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche'  ai
          lavoratori autonomi, non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e  del
          valore della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) e non  rilevano  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,  nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
          comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza  del  COVID-19",  e  successive  modifiche,  alle
          misure deliberate successivamente alla dichiarazione  dello
          stato di emergenza sul territorio  nazionale  avvenuta  con
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e
          successive proroghe.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.