Art. 19 
 
            Esonero contributivo per le filiere agricole 
                   della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del mese di gennaio 2021»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « (( 2. )) L'esonero e'
riconosciuto nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni  3.1
e 3.12 della  Comunicazione  della  Commissione  europea  recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  301
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
42. 
  ((  2-bis.  Per  accedere  agli   esoneri   contributivi   previsti
dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
come modificato dal presente articolo, i  beneficiari  nella  domanda
dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
non avere superato i limiti individuali fissati  dalla  comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive
modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 16-bis (Esonero contributivo a favore delle
          filiere   agricole,   della   pesca   e   dell'acquacoltura
          appartenenti ai settori economici riferiti ai codici  ATECO
          riportati nell'Allegato  3).  -  1.  Agli  stessi  soggetti
          interessati  dall'esonero  dal  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali di cui all'articolo  16,  che
          svolgono  le  attivita'  identificate  dai   codici   ATECO
          riportati nell'Allegato  3,  e'  riconosciuto  il  medesimo
          beneficio anche per il  periodo  retributivo  del  mese  di
          dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021. 
              2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel   rispetto   della
          disciplina dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
          Stato, in particolare ai sensi delle  sezioni  3.1  e  3.12
          della Comunicazione della Commissione  europea  recante  un
          "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e nei limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
          Comunicazione. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di
          euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          34.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 222 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Articolo 222 (Disposizioni a sostegno delle  filiere
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Omissis 
              2.  A  favore  delle  imprese  di  cui  al   comma   1,
          appartenenti  alle   filiere   agrituristiche,   apistiche,
          brassicole,  cerealicole,  florovivaistiche,  vitivinicole,
          anche  associate  ai  codici  ATECO  11.02.10  e  11.02.20,
          nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero  straordinario
          dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
          a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
          gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma  restando  l'aliquota
          di computo delle prestazioni  pensionistiche.  Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  attuative
          del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
          valutati  in  426,1  milioni  di  euro  per  l'anno   2020.
          L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  comma   e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 16  e  16-bis  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,  n.  176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Articolo 16 (Esonero  contributivo  a  favore  delle
          filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al
          fine di assicurare la  tutela  produttiva  e  occupazionale
          delle filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  e
          contenere gli effetti negativi del perdurare  dell'epidemia
          da  Covid  19,  alle  aziende  appartenenti  alle  predette
          filiere, comprese le aziende produttrici di vino  e  birra,
          e' riconosciuto l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei  premi  e
          contributi dovuti all'INAIL, per  la  quota  a  carico  dei
          datori di lavoro per  la  mensilita'  relativa  a  novembre
          2020.  L'esonero   e'   riconosciuto   nei   limiti   della
          contribuzione dovuta  al  netto  di  altre  agevolazioni  o
          riduzioni delle aliquote di finanziamento della  previdenza
          obbligatoria, previste dalla normativa vigente e  spettanti
          nel periodo di riferimento dell'esonero. 
              2.   Il   medesimo   esonero   e'   riconosciuto   agli
          imprenditori   agricoli   professionali,   ai   coltivatori
          diretti, ai mezzadri  e  ai  coloni  con  riferimento  alla
          contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 
              3. Resta ferma per l'esonero di cui  ai  commi  1  e  2
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
              4. L'esonero  e'  riconosciuto  sui  versamenti  che  i
          datori  di  lavoro  potenziali  destinatari  del  beneficio
          devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il  periodo
          retributivo del mese di novembre 2020. Per  i  contribuenti
          iscritti alla «Gestione dei contributi e delle  prestazioni
          previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni»
          l'esonero e' riconosciuto  sul  versamento  della  rata  in
          scadenza il 16  novembre  2020  nella  misura  pari  ad  un
          dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020,  con
          esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. 
              5. Per i datori di lavoro per i quali la  contribuzione
          dovuta per il periodo  retributivo  del  mese  di  novembre
          2020, ricadente nel quarto trimestre 2020,  e'  determinata
          sulla  base  della  dichiarazione  di  manodopera  agricola
          occupata del mese di novembre da trasmettere entro il  mese
          di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui  versamenti
          in scadenza al 16 giugno 2021. 
              6. L'INPS e' chiamato ad  effettuare  le  verifiche  in
          ordine allo svolgimento da  parte  dei  contribuenti  delle
          attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito  delle
          filiere di cui al comma 1. 
              7. Agli oneri del presente articolo,  valutati  in  273
          milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.» 
                «Articolo 16-bis (Esonero contributivo a favore delle
          filiere   agricole,   della   pesca   e   dell'acquacoltura
          appartenenti ai settori economici riferiti ai codici  ATECO
          riportati nell'Allegato  3).  -  1.  Agli  stessi  soggetti
          interessati  dall'esonero  dal  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali di cui all'articolo  16,  che
          svolgono  le  attivita'  identificate  dai   codici   ATECO
          riportati nell'Allegato  3,  e'  riconosciuto  il  medesimo
          beneficio anche per il  periodo  retributivo  del  mese  di
          dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021. 
              2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel   rispetto   della
          disciplina dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
          Stato, in particolare ai sensi delle  sezioni  3.1  e  3.12
          della Comunicazione della Commissione  europea  recante  un
          "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e nei limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
          Comunicazione. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di
          euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          34.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  47  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Articolo  47  (R)   -   (Dichiarazioni   sostitutive
          dell'atto  di  notorieta').  -  1.  L'atto  di   notorieta'
          concernente stati, qualita' personali o fatti che  siano  a
          diretta  conoscenza  dell'interessato  e'   sostituito   da
          dichiarazione resa  e  sottoscritta  dal  medesimo  con  la
          osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)» 
                «Articolo 76 (L) -  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque
          rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi  o  ne  fa
          uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai
          sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia.
          La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.»