Art. 7 
 
                  Disposizioni finanziarie relative 
                 a misure di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta  prestazione  per  l'anno  2021  e'  stabilito
nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
    b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il
trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa
pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4  milioni  di  euro
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga.»; 
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: « (( 13. ))  All'onere
derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno  2020
e a 707,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  si  provvede  a  valere
sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro  per  l'anno
2021»; 
    b) al comma 312 le parole «nel limite massimo  di  spesa  pari  a
3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario, in 1.067,7 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti  di
CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo  di  spesa
pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in  1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione  in  deroga  e  in  282  milioni  di  euro  per  i
trattamenti di CISOA»; 
    c) il comma  313  e'  sostituito  dal  seguente:  «  ((  313.  ))
All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a  3.304,1  milioni  di
euro per l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a
2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  indebitamento
netto e  fabbisogno  delle  amministrazioni  pubbliche,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione
          ordinaria,  Assegno  ordinario  e  Cassa  integrazione   in
          deroga. Disposizioni in materia di  licenziamento.  Esonero
          dal versamento dei contributi previdenziali per  datori  di
          lavoro   che   non   richiedono   trattamenti   di    cassa
          integrazione). - 1. I datori di  lavoro  che  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare
          domanda   di   concessione   dei   trattamenti   di   Cassa
          integrazione   ordinaria,   Assegno   ordinario   e   Cassa
          integrazione in deroga di cui agli  articoli  da  19  a  22
          quinquies  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
          27, per una durata massima di  sei  settimane,  secondo  le
          modalita' previste al comma  2.  Le  sei  settimane  devono
          essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre
          2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale  periodo,
          le predette sei settimane costituiscono la  durata  massima
          che puo' essere richiesta con causale COVID- 19. I  periodi
          di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito con modificazioni dalla  legge  13  ottobre
          2020, n. 126, collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi
          successivi  al  15  novembre  2020   sono   imputati,   ove
          autorizzati, alle sei settimane di cui al presente comma. 
                2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma  1
          sono riconosciute ai datori di lavoro ai  quali  sia  stato
          gia' interamente autorizzato l'ulteriore  periodo  di  nove
          settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
          14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
          legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  decorso   il   periodo
          autorizzato, nonche' ai datori di  lavoro  appartenenti  ai
          settori  interessati  dal  Decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che  dispone  la
          chiusura  o  limitazione  delle  attivita'   economiche   e
          produttive   al   fine    di    fronteggiare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19.  I  datori  di   lavoro   che
          presentano domanda per  periodi  di  integrazione  relativi
          alle sei settimane di cui al comma 1 versano un  contributo
          addizionale determinato sulla base  del  raffronto  tra  il
          fatturato aziendale del primo semestre 2020  e  quello  del
          corrispondente semestre del 2019, pari: 
                  a) al 9% della  retribuzione  globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di  lavoro  non  prestate
          durante   la   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  hanno  avuto  una
          riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
                  b) al 18% della retribuzione  globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di  lavoro  non  prestate
          durante   la   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  non  hanno  avuto
          alcuna riduzione del fatturato. 
                3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
          di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
          o superiore al venti per cento, dai datori  di  lavoro  che
          hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al  1°
          gennaio 2019,  e  dai  datori  di  lavoro  appartenenti  ai
          settori  interessati  dal  Decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che  dispone  la
          chiusura  o  limitazione  delle  attivita'   economiche   e
          produttive. 
                4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui  al
          comma 1, il  datore  di  lavoro  deve  presentare  all'Inps
          domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi
          di  quanto  previsto  dall'articolo  47  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.  445,
          la sussistenza dell'eventuale riduzione  del  fatturato  di
          cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti  di  cui  al
          presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione
          allegata alla domanda, individua l'aliquota del  contributo
          addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a  versare  a
          partire dal periodo di paga successivo al provvedimento  di
          concessione dell'integrazione  salariale.  In  mancanza  di
          autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al
          comma 2, lettera b). Sono comunque disposte  le  necessarie
          verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
          e  autocertificati  per   l'accesso   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini
          delle  quali  l'Inps  e  l'Agenzia   delle   Entrate   sono
          autorizzati a scambiarsi i dati. 
                5. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  al
          presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a  pena
          di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
          cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
          riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di  prima
          applicazione, il termine di decadenza di  cui  al  presente
          comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
          di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
                6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'Inps, il  datore  di
          lavoro e' tenuto  ad  inviare  all'Istituto  tutti  i  dati
          necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
          salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
          e' collocato il periodo di integrazione salariale,  ovvero,
          se  posteriore,  entro  il   termine   di   trenta   giorni
          dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede  di
          prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
          spostati al trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  se  tale  ultima  data  e'
          posteriore a quella di  cui  al  primo  periodo.  Trascorsi
          inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
          gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
          lavoro inadempiente. 
                7. 
                8.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Il
          concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri  finanziari
          relativi alla  predetta  prestazione  per  l'anno  2021  e'
          stabilito  nell'ambito  e  a  valere  sull'importo  di  cui
          all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178. 
                9. Fino al 31 gennaio  2021  resta  precluso  l'avvio
          delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della  legge
          23 luglio 1991,  n.  223  e  restano  altresi'  sospese  le
          procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23
          febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui  il  personale
          interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
          riassunto a seguito di subentro  di  nuovo  appaltatore  in
          forza  di  legge,  di  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
                10. Fino alla stessa data di cui al comma  9,  resta,
          altresi', preclusa al datore di  lavoro,  indipendentemente
          dal numero dei dipendenti,  la  facolta'  di  recedere  dal
          contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai   sensi
          dell'articolo 3 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9
          e 10  non  si  applicano  nelle  ipotesi  di  licenziamenti
          motivati   dalla   cessazione   definitiva   dell'attivita'
          dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione  della
          societa'    senza    continuazione,     anche     parziale,
          dell'attivita',  nei  casi   in   cui   nel   corso   della
          liquidazione non si configuri la cessione di  un  complesso
          di  beni  od   attivita'   che   possano   configurare   un
          trasferimento d'azienda o di  un  ramo  di  essa  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile, o  nelle  ipotesi  di
          accordo    collettivo    aziendale,     stipulato     dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo,  a  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia   disposta   la
          cessazione. Nel caso in  cui  l'esercizio  provvisorio  sia
          disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono  esclusi
          dal divieto  i  licenziamenti  riguardanti  i  settori  non
          compresi nello stesso. 
              12. Il trattamento di cui al comma 1  e'  concesso  nel
          limite massimo di spesa pari a  1.290,1  milioni  di  euro,
          ripartito in 892,4 milioni di euro  per  i  trattamenti  di
          Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7
          milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione  in
          deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
          di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                13. All'onere derivante dal comma 12,  pari  a  582,7
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 si provvede a valere  sull'importo  di  cui
          all'articolo 11, comma 1. 
                14. In  via  eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare
          l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro  privati,  con
          esclusione del  settore  agricolo,  che  non  richiedono  i
          trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di
          computo delle prestazioni pensionistiche,  e'  riconosciuto
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  a
          loro carico di cui all'articolo  3,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126,  per  un  ulteriore  periodo
          massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31  gennaio
          2021, nei limiti delle ore di integrazione  salariale  gia'
          fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi  e
          contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e  applicato  su
          base mensile. 
                15. I datori di lavoro privati che abbiano  richiesto
          l'esonero dal versamento dei  contributi  previdenziali  ai
          sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero
          richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda
          per accedere ai trattamenti di  integrazione  salariale  di
          cui al presente articolo. La facolta'  di  cui  al  periodo
          precedente puo' essere esercitata anche  per  una  frazione
          del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. 
                16. Il beneficio  previsto  dai  commi  14  e  15  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                16-bis. All'articolo 1, comma  220,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  contributo  di  cui  al  presente  comma  e'
          attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi  ed
          entro il limite di spesa di 1 milione di  euro  per  l'anno
          2021, con riferimento alle nuove assunzioni  con  contratto
          di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1°  gennaio
          2021 e non oltre il 31 dicembre 2021". 
                16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari  a  1
          milione di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
                17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,
          valutate in  61,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
          provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai
          commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle  minori  entrate
          derivanti dal presente articolo, valutate in 3  milioni  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  299,  312  e  313
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),
          come modificato dalla presente legge: 
                «299. Al fine di garantire, qualora necessario per il
          prolungarsi   degli   effetti   sul   piano   occupazionale
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la  possibilita'
          di  una  piu'  ampia  forma  di  tutela   delle   posizioni
          lavorative per l'anno 2021 mediante  trattamenti  di  cassa
          integrazione   ordinaria,   assegno   ordinario   e   cassa
          integrazione in deroga,  e'  istituito,  nell'ambito  dello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, un apposito fondo con una  dotazione  di
          6.128,3 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'importo  di
          2.298,3 milioni di euro  per  l'anno  2021,  relativo  alle
          autorizzazioni di spesa di cui all'articolo  19,  comma  9,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e
          all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai  sensi
          dell'ultimo periodo  del  comma  9  dell'articolo  265  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021
          e resta acquisito all'erario.» 
                "312. Il trattamento di cui ai commi  300  e  304  e'
          concesso nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni
          di euro per l'anno 2021, ripartito in  1.435,0  milioni  di
          euro per i trattamenti di cassa  integrazione  ordinaria  e
          assegno  ordinario,  in  687,1  milioni  di  euro   per   i
          trattamenti di  cassa  integrazione  in  deroga  e  in  282
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
          al monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  presente
          comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'
          stato raggiunto anche  in  via  prospettica  il  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
                313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari  a
          3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo
          netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per  l'anno
          2021 in termini di indebitamento netto e  fabbisogno  delle
          amministrazioni pubbliche, si  provvede  mediante  utilizzo
          delle risorse del fondo di cui al comma 299.»