Art. 9 
 
Rifinanziamento del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,
  integrazione  del  trattamento  di  cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche'  misure  a  sostegno
  del settore aeroportuale 
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche   ai   fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di  euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari  a  19
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a  valere  sulle  risorse
del  ((  Fondo  sociale  per  occupazione  ))  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1. 
  3. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  trovano  applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal  fine  e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo  di  concorso
ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del  presente  comma  pari  a
186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n.2: 
                «Articolo 18 (Ferma  la  distribuzione  territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'. 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis  del  decreto
          legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti  per  la
          coesione   sociale   e   territoriale,   con    particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.18: 
                «Articolo  1-bis  (Integrazione  del  trattamento  di
          cassa integrazione guadagni  straordinaria  per  dipendenti
          del  gruppo  ILVA).  -  1.  Allo  scopo  di  integrare   il
          trattamento economico dei dipendenti impiegati  presso  gli
          stabilimenti produttivi del gruppo ILVA  per  i  quali  sia
          avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017,  il  ricorso
          alla  cassa   integrazione   guadagni   straordinaria,   e'
          autorizzata, anche ai fini della  formazione  professionale
          per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di  24
          milioni di euro per  l'anno  2017.  All'onere,  pari  a  24
          milioni  di   euro,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   da   effettuare
          nell'anno 2017, di  una  quota  di  corrispondente  importo
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta  di  24
          milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150, alla gestione a  stralcio  separata
          istituita nell'ambito dello stesso Fondo di  rotazione  per
          essere  destinata  al  finanziamento  di   iniziative   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          n. 95269 del 7 aprile 2016 (Fondo di  solidarieta'  per  il
          settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale): 
                «Articolo 5 (Prestazioni). - 1. Il Fondo puo' erogare
          le seguenti prestazioni: 
                  a)    prestazioni    integrative    della    misura
          dell'indennita'  di  mobilita',   di   ASpI/NASpI   e   del
          trattamento di cassa  integrazione  guadagni  straordinaria
          anche  a  seguito  della  stipula  di   un   contratto   di
          solidarieta'.   La   durata   massima   delle   prestazioni
          integrative e' pari alla durata dell'ammortizzatore sociale
          di cui ciascun lavoratore e' beneficiario; 
                  b) in relazione alle indennita' di mobilita'  o  di
          ASpI/ NASpI, richieste e godute per il  periodo  decorrente
          dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che,
          al 1° gennaio 2016,  sono  beneficiari  dell'indennita'  di
          mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo
          una prestazione integrativa della durata, pari nel  massimo
          a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di
          cui  ciascun  lavoratore  e'  beneficiario.   Il   Comitato
          amministratore, valutata la  sostenibilita'  finanziaria  e
          previa domanda del datore di lavoro, delibera di  estendere
          la prestazione integrativa della durata  ai  lavoratori  le
          cui prestazioni di mobilita'  o  di  ASpI/NASpI,  ancorche'
          richieste e godute per il periodo decorrente dal 1°  luglio
          2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la  prestazione
          integrativa della durata, il Fondo provvede a versare  alla
          gestione di  iscrizione  del  lavoratore  la  contribuzione
          correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento
          del diritto  e  della  determinazione  della  misura  della
          pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo  e'
          calcolata, dall'INPS, con le  medesime  modalita'  previste
          per la  prestazione  pubblica  da  integrare.  L'erogazione
          della prestazione integrativa  della  durata  cessa  se  il
          lavoratore matura il diritto  a  un  qualsiasi  trattamento
          pensionistico. L'erogazione della  prestazione  integrativa
          e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione  e
          sulla decadenza dal trattamento previste  per  l'indennita'
          di mobilita' o di ASpI/NASpI. 
                  c)  assegni  straordinari  per  il   sostegno   del
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione  all'esodo  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                  d)  contributo  al   finanziamento   di   programmi
          formativi di riconversione o riqualificazione professionale
          anche in  concorso  con  gli  appositi  fondi  nazionali  o
          dell'Unione europea, al fine di  evitare  l'espulsione  dal
          mondo del lavoro dei lavoratori  del  settore,  nonche'  di
          favorire  la  rioccupabilita'  dei  lavoratori   in   CIGS,
          mobilita' o  fruitori  di  ASpI/NASpI  attraverso  progetti
          mirati a realizzare  il  miglior  incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro. 
                  Omissis» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 20  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Articolo  20  (Campo  di  applicazione).  -    1.-2.
          Omissis» 
              3.  La  medesima  disciplina  e  i  medesimi   obblighi
          contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
          dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: 
                a)  imprese  del  trasporto  aereo  e   di   gestione
          aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
          del sistema aereoportuale; 
                b) partiti e movimenti  politici  e  loro  rispettive
          articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti  di  spesa
          di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di  11,25  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione  che
          risultino iscritti nel  registro  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13. 
                Omissis».