Art. 6 
 
Misure   urgenti   per   l'esercizio    dell'attivita'    giudiziaria
                nell'emergenza pandemica da COVID-19 
 
  1. Al  decreto-legge  28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 23, comma 1: 
      1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al secondo periodo dopo le  parole  «del  medesimo  termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; 
    b) all'art. 23-bis: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al comma 7, primo periodo, le  parole  «all'art.  310»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; 
    c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine
di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    d) all'art. 24: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31  luglio  2021»  ed  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il malfunzionamento del portale del  processo  penale
telematico  e'  attestato  dal  Direttore  generale  per  i   servizi
informativi automatizzati,  e'  segnalato  sul  Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di  forza
maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale. 
        2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis,   fino   alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita'  giudiziaria  procedente  puo'
autorizzare il deposito  di  singoli  atti  e  documenti  in  formato
analogico. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare,  altresi',  il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»; 
      3) al comma 4, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    e) all'art. 25, comma 1, le  parole  «al  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine  dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 
    g)  all'art.  27,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole   «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre  situazioni  di  pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 
  2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole «fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  3. ((Al codice della giustizia contabile, di cui  all'allegato  1))
al decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 178, comma 4, dopo  le  parole  «all'art.  93,»  sono
inserite le seguenti:  «l'appello  e»  e  le  parole  «  deve  essere
depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti
»; 
    b) all'art. 180, comma 1, le parole  «  Nei  giudizi  di  appello
l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,
          reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19, recante (Misure urgenti per fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
                «Art. 1. (Misure urgenti per  evitare  la  diffusione
          del COVID-19). - 1. Per contenere e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al  31  luglio  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                  f); 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa
          con la Chiesa cattolica  e  con  le  confessioni  religiose
          diverse dalla cattolica, per la  definizione  delle  misure
          necessarie  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni
          religiose in condizioni di sicurezza; 
                  i) chiusura di cinema, teatri,  sale  da  concerto,
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l)  sospensione  dei  congressi,  ad  eccezione  di
          quelli inerenti alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di
          educazione continua in medicina  (ECM),  di  ogni  tipo  di
          evento sociale e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori   e
          impianti   sportivi,   anche   se   privati,   nonche'   di
          disciplinare le modalita' di svolgimento degli  allenamenti
          sportivi all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in  luoghi  aperti  al  pubblico,  garantendo  comunque  la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                  o) possibilita' di disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,
          n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, nonche'  delle  istituzioni  di  formazione
          superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di   corsi
          professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
          universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali  e
          delle attivita' formative svolti da  altri  enti  pubblici,
          anche territoriali e locali, e da soggetti  privati,  o  di
          altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
          ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita'  in
          modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.  101  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                  cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
                3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,
          puo' essere imposto  lo  svolgimento  delle  attivita'  non
          oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di
          misure  di  cui  al  presente  articolo,   ove   cio'   sia
          assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'  e
          la  pubblica  utilita',  con  provvedimento  del  prefetto,
          assunto dopo avere  sentito,  senza  formalita',  le  parti
          sociali interessate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  175  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  175.  (Restituzione  nel  termine).  -  1.  Il
          pubblico ministero, le parti private  e  i  difensori  sono
          restituiti nel termine stabilito a pena  di  decadenza,  se
          provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito  o
          per forza maggiore. La richiesta per  la  restituzione  nel
          termine e' presentata, a pena  di  decadenza,  entro  dieci
          giorni da quello nel quale e' cessato il fatto  costituente
          caso fortuito o forza maggiore. 
                2. L'imputato condannato con decreto penale, che  non
          ha   avuto   tempestivamente   effettiva   conoscenza   del
          provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel  termine
          per   proporre   opposizione,   salvo    che    vi    abbia
          volontariamente rinunciato. 
                2-bis.  La  richiesta  indicata   al   comma   2   e'
          presentata, a pena di  decadenza,  nel  termine  di  trenta
          giorni da quello  in  cui  l'imputato  ha  avuto  effettiva
          conoscenza  del  provvedimento.  In  caso  di  estradizione
          dall'estero,  il  termine  per   la   presentazione   della
          richiesta decorre dalla consegna del condannato. 
                3. La restituzione non puo' essere concessa  piu'  di
          una  volta  per  ciascuna  parte  in  ciascun   grado   del
          procedimento. 
                4. Sulla richiesta decide con  ordinanza  il  giudice
          che procede al  tempo  della  presentazione  della  stessa.
          Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
          per le indagini  preliminari.  Se  sono  stati  pronunciati
          sentenza o decreto  di  condanna,  decide  il  giudice  che
          sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 
                5.  L'ordinanza  che  concede  la  restituzione   nel
          termine per la  proposizione  della  impugnazione  o  della
          opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza  che
          decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 
                6. Contro l'ordinanza che respinge  la  richiesta  di
          restituzione nel termine puo' essere proposto  ricorso  per
          cassazione. 
                7. Quando accoglie la richiesta di  restituzione  nel
          termine per proporre impugnazione, il giudice, se  occorre,
          ordina la scarcerazione  dell'imputato  detenuto  e  adotta
          tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
          determinati dalla scadenza del termine. 
                8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma
          del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
          del reato, del tempo intercorso tra la notificazione  della
          sentenza contumaciale  o  del  decreto  di  condanna  e  la
          notificazione   alla   parte   dell'avviso   di    deposito
          dell'ordinanza che concede la restituzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 85, commi  2,  5,  6  e
          8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art.  85.  (Nuove  misure  urgenti  per  contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia contabile). - (Omissis). 
                2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino  al  31  luglio
          2021 i vertici istituzionali degli  uffici  territoriali  e
          centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
          attivita' giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in
          coerenza con le  eventuali  disposizioni  di  coordinamento
          dettate dal Presidente  o  dal  Segretario  generale  della
          Corte dei conti per quanto  di  rispettiva  competenza,  le
          misure organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione
          degli affari, necessarie per consentire il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19,  al  fine  di  evitare  assembramenti
          all'interno degli uffici  e  contatti  ravvicinati  tra  le
          persone. 
                (Omissis). 
                5. Successivamente al 15 aprile 2020  e  fino  al  31
          luglio 2021,  in  deroga  alle  previsioni  del  codice  di
          giustizia contabile,  di  cui  al  decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174, tutte le  controversie  pensionistiche
          fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile  in
          sede monocratica, sia in udienza camerale  sia  in  udienza
          pubblica, passano in  decisione  senza  discussione  orale,
          sulla base degli atti depositati, salva espressa  richiesta
          di una delle parti di discussione orale, da  notificare,  a
          cura del richiedente, a tutte  le  parti  costituite  e  da
          depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
          Le  parti  hanno  facolta'  di  presentare  brevi  note   e
          documenti sino a cinque  giorni  liberi  prima  della  data
          fissata  per   la   trattazione.   Il   giudice   pronuncia
          immediatamente  sentenza,  dando  tempestiva  notizia   del
          relativo   dispositivo   alle    parti    costituite    con
          comunicazione  inviata  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata.  Resta  salva  la  facolta'  del  giudice   di
          decidere in forma semplificata,  ai  sensi  dell'art.  167,
          comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e
          successive modificazioni.  La  sentenza  e'  depositata  in
          segreteria entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia.  Sono
          fatte salve tutte le disposizioni compatibili col  presente
          rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,   n.   174,   e   successive
          modificazioni. Il giudice delibera in Camera di  consiglio,
          se necessario avvalendosi di  collegamenti  da  remoto.  Il
          luogo da cui si  collegano  i  magistrati  e  il  personale
          addetto e' considerato Camera  di  consiglio  a  tutti  gli
          effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,  i  decreti  e
          gli  altri  atti  del  processo  possono  essere   adottati
          mediante documenti informatici  e  possono  essere  firmati
          digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
                6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni   centrali   dello   Stato,   il   collegio
          deliberante, fino  al  31  luglio  2021,  e'  composto  dal
          presidente  della  sezione  centrale   del   controllo   di
          legittimita' e dai sei  consiglieri  delegati  preposti  ai
          relativi uffici  di  controllo,  integrato  dal  magistrato
          istruttore nell'ipotesi di  dissenso,  e  delibera  con  un
          numero   minimo   di   cinque   magistrati   in    adunanze
          organizzabili tempestivamente anche in via  telematica.  In
          relazione alle  medesime  esigenze  di  salvaguardia  dello
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti,  il  collegio  delle  sezioni  riunite  in  sede  di
          controllo,  fino  al  31  luglio  2021,  e'  composto   dal
          presidente  di  sezione  preposto  al  coordinamento  e  da
          quindici  magistrati,  individuati,   in   relazione   alle
          materie, con specifici provvedimenti del  presidente  della
          Corte dei conti, e delibera con almeno  dodici  magistrati,
          in adunanze  organizzabili  tempestivamente  anche  in  via
          telematica.  Alla  individuazione   di   cui   al   periodo
          precedente  si  provvede  secondo  criteri,   fissati   dal
          presidente della Corte dei conti, sentito il  Consiglio  di
          presidenza,  che  assicurino   adeguata   proporzione   fra
          magistrati relatori,  magistrati  in  servizio  presso  gli
          uffici  centrali  e  magistrati   operanti   negli   uffici
          territoriali. 
                (Omissis). 
                8-bis. In deroga alle disposizioni  recate  dall'art.
          20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 luglio 2021 i decreti del  presidente  della  Corte  dei
          conti,  con  cui  sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed
          operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei
          giudizi che si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,
          acquistano efficacia dal giorno successivo a  quello  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.». 
              - Il  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2016,  n.
          209, S.O., reca «Codice di giustizia contabile, adottato ai
          sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124».