((Art. 7 bis Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato. 1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'art. 22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle modalita' previste dal presente articolo. 2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e' ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto. 3. Il voto per corrispondenza e' espresso mediante l'ordinaria scheda elettorale, che e' fatta pervenire all'elettore, in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del predetto termine di cui al comma 4. 4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico cosi' formato e' spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestivita' dell'invio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «Art. 21. E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto: a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede; b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico; c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico; d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'art. 22 della presente legge. In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto. I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale. Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'art. 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio. Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.» «Art. 22. Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'art. 21, e' istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato. Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. Il voto e' personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni. Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti. In caso di parita' di voti, sono nominati i piu' anziani nel ruolo. I componenti eletti, che cessano dalla carica del corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.».