((Art. 7 bis 
 
Disposizioni per le  elezioni  dei  componenti  del  consiglio  degli
  avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato. 
 
  1. Per le elezioni dei componenti del consiglio  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di  cui  all'art.
21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n.  103,  che
si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e  successive  proroghe,
gli elettori che prestano servizio presso le avvocature  distrettuali
dello  Stato   possono   votare   per   corrispondenza   secondo   le
determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui  all'art.  22,
primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e'  ammessa
la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo
svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema,  tenuto  conto
delle particolari esigenze degli uffici e  della  loro  dislocazione,
oltre  che  delle  possibilita'   di   collegamento   con   l'ufficio
elettorale,  che  provvede  allo  spoglio.  Tali  istruzioni   devono
garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto. 
  3. Il voto per  corrispondenza  e'  espresso  mediante  l'ordinaria
scheda elettorale, che e'  fatta  pervenire  all'elettore,  in  plico
sigillato,  dall'ufficio  elettorale  almeno  tre  giorni  prima  del
termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la
restituzione della  scheda  votata  e  all'indicazione  del  predetto
termine di cui al comma 4. 
  4. L'elettore, dopo avere espresso il  voto,  provvede  a  chiudere
nella busta la scheda piegata e incollata secondo le  linee  in  essa
tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome
e  indirizzo.  Il  plico  cosi'  formato  e'  spedito,  a  mezzo   di
raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il  giorno  feriale
antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa
fede della tempestivita' dell'invio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  21  e  22  della
          legge 3 aprile 1979,  n.  103  (Modifiche  dell'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
                «Art. 21. E' istituito il consiglio degli avvocati  e
          procuratori dello Stato, che e' composto: 
                  a)  dall'avvocato  generale  dello  Stato,  che  lo
          presiede; 
                  b) da due avvocati dello  Stato,  con  incarico  di
          vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico; 
                  c) da due avvocati dello  Stato,  con  incarico  di
          avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico; 
                  d)  da  quattro  componenti,  di  cui   almeno   un
          procuratore dello Stato, eletti da  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  riuniti  in  un  unico  collegio,
          secondo le norme dell'art. 22 della presente legge. 
                In caso di impedimento  o  di  assenza  o  quando  il
          consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti  che  li
          concernono, i componenti di cui alle lettere b) e  c)  sono
          sostituiti dagli avvocati  che  li  seguono  in  ordine  di
          anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla  lettera
          d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di
          elezione. 
                Il segretario generale  dell'Avvocatura  dello  Stato
          interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto. 
                I componenti eletti durano in carica  tre  anni,  non
          sono immediatamente rieleggibili ne'  possono  essere  loro
          conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi. 
                Le  funzioni  di  segretario   del   consiglio   sono
          espletate dal piu' giovane dei componenti. 
                Le  funzioni  di  relatore  per  ciascun  affare   in
          trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno  dei
          suoi componenti designato di volta in  volta  dall'avvocato
          generale. 
                Il consiglio non puo' validamente deliberare  se  non
          sono presenti sei dei nove membri  che  lo  compongono;  le
          deliberazioni  del  consiglio  sono   adottate   col   voto
          favorevole della maggioranza dei suoi  componenti  salvo  i
          casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h),  dell'art.
          23, per i quali e' richiesto il voto favorevole  di  almeno
          sei componenti il consiglio. 
                Sono abrogati gli articoli 25 e 26  del  testo  unico
          approvato con regio decreto 10 ottobre  1933,  n.  1611,  e
          successive modificazioni.» 
                «Art. 22. Per l'elezione dei componenti del consiglio
          degli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  di  cui  alla
          lettera d) dell'art. 21,  e'  istituito  un  unico  ufficio
          elettorale  presso  l'Avvocatura  generale   dello   Stato,
          composto da un vice avvocato generale dello Stato,  che  lo
          presiede, designato  dall'avvocato  generale  dello  Stato,
          nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe  di
          stipendio in servizio presso  l'Avvocatura  generale  dello
          Stato. 
                Le elezioni sono indette  con  decreto  dell'avvocato
          generale dello Stato. La votazione ha luogo  in  un  giorno
          festivo dalle ore 9 alle ore 21. 
                Il voto e'  personale,  diretto  e  segreto.  Ciascun
          elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati
          ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi  e
          di  due  avvocati  e  un  procuratore  dello  Stato   quali
          componenti supplenti. 
                Le   schede,   preventivamente   controfirmate    dai
          componenti   dell'ufficio   elettorale,    devono    essere
          riconsegnate chiuse dall'elettore. 
                L'ufficio  elettorale   provvede   immediatamente   a
          decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte  durante
          le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi. 
                Delle contestazioni e  delle  decisioni  relative  e'
          dato  atto  nel  verbale  delle  operazioni  elettorali.  I
          reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati
          entro quindici giorni al consiglio in  carica,  che  decide
          definitivamente nei successivi quindici giorni. 
                Con  decreto  dell'avvocato  generale   dello   Stato
          vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati  da
          ciascuno, i  quattro  componenti  effettivi  ed  i  quattro
          componenti supplenti. 
                In caso di parita' di  voti,  sono  nominati  i  piu'
          anziani nel ruolo. 
                I componenti eletti, che  cessano  dalla  carica  del
          corso  del   triennio,   sono   sostituiti,   con   decreto
          dell'avvocato  generale   dello   Stato,   dai   componenti
          supplenti.».