Art. 8 
 
     Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore 
 
  1. All'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  le
parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino
al ((31 luglio 2021))». 
  2. All'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «((31 luglio 2021))». 
  ((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'art. 1, comma
446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate  anche  in
deroga, in qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
organica e al piano di fabbisogno del  personale,  nei  limiti  delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni.)) 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma  2,  ((pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021,)) si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. All'art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «diverse dagli enti di  cui  all'art.  104,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  495,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «495. Al fine di semplificare le  assunzioni  di  cui
          all'art. 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
          3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,
          nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7
          del decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato,  anche  con
          contratti di lavoro a  tempo  parziale,  anche  in  deroga,
          «fino  al  31  luglio  2021»  in  qualita'  di   lavoratori
          sovrannumerari,  alla  dotazione  organica,  al  piano   di
          fabbisogno  del  personale  ed  ai   vincoli   assunzionali
          previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse
          di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori  che  alla
          data del 31 dicembre 2016 erano impiegati  in  progetti  di
          lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6
          e 21, e 9, comma  25,  lettera  b),  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996,  n.  608,  possono  essere  assunti
          dalle pubbliche amministrazioni che ne erano  utilizzatrici
          alla  predetta  data,  a  tempo  indeterminato,  anche  con
          contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per
          il solo anno 2021 in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
          alla dotazione  organica  e  al  piano  di  fabbisogno  del
          personale previsti dalla  vigente  normativa  limitatamente
          alle risorse di cui al primo  periodo  del  comma  497  del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  446,  lettera
          h), della legge 30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «446.  Nel  triennio  2019-2021,  le  amministrazioni
          pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'  dei  lavoratori
          gia'  rientranti   nell'abrogato   art.   7   del   decreto
          legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori
          impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  o  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa  nonche'  mediante
          altre    tipologie    contrattuali,    possono    procedere
          all'assunzione   a   tempo   indeterminato   dei   suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                  a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti
          di anzianita' come  previsti  dall'art.  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  ovvero
          dall'art. 20, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  o   svolgimento   delle   attivita'
          socialmente utili o di pubblica utilita'  per  il  medesimo
          periodo di tempo; 
                  b) espletamento di  selezioni  riservate,  mediante
          prova  di  idoneita',  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie  per  i  quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della scuola dell'obbligo che abbiano  la  professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  alla
          presente lettera sono considerate, ai sensi  dell'art.  36,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nella quota di accesso dall'esterno; 
                  c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
          per titoli ed  esami,  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego; 
                  d)  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse,  a
          valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel  rispetto
          del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; 
                  e) per le assunzioni a tempo  indeterminato,  pieno
          utilizzo delle risorse previste per i contratti  di  lavoro
          flessibile, nei limiti di spesa di cui  all'art.  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso
          in applicazione dell'art. 20  del  decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  a  condizione   che   le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di personale,  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo di controllo interno di  cui  all'art.  40-bis,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          che  prevedano  nei  propri  bilanci   la   contestuale   e
          definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
          le assunzioni a tempo indeterminato dal  tetto  di  cui  al
          predetto art. 9, comma 28; 
                  f)  pieno   utilizzo   delle   risorse   permanenti
          appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
          contributo statale  concesso  permanentemente,  nonche'  di
          quelle  calcolate  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
          del principio  del  saldo  positivo  di  bilancio  e  delle
          disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557,  557-quater  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                  g) calcolo della spesa di personale da parte  degli
          enti territoriali e degli  enti  pubblici  interessati,  ai
          fini delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,  commi  557,
          557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  al
          netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato  e
          dalle regioni; 
                  h) per consentire il completamento delle  procedure
          di  assunzione  a  tempo  indeterminato  avviate  ai  sensi
          dell'art. 1, comma  207,  terzo  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
          il  «31  luglio  2021»,  e'  autorizzata  la  proroga   dei
          contratti a tempo determinato fino  al  31  maggio  2021  a
          valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera
          g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino  ad  un
          massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione
          dello Stato. Le proroghe sono  effettuate  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, all'art. 259 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art.  20,
          comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18.  (Ferma  la  distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in  sede  europea,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  assegna  una  quota   delle   risorse   nazionali
          disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              - Si riporta l'art. 106,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 106. (Norme in  materia  di  svolgimento  delle
          assemblee di societa' ed enti). - 1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,  e  2478-bis,
          del codice civile o alle diverse  disposizioni  statutarie,
          l'assemblea ordinaria e' convocata per  l'approvazione  del
          bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla
          chiusura dell'esercizio. 
                2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee
          ordinarie  o  straordinarie  le  societa'  per  azioni,  le
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
          diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto  in
          via  elettronica  o  per  corrispondenza   e   l'intervento
          all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione;   le
          predette   societa'   possono   altresi'   prevedere    che
          l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
          di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
          partecipanti, la  loro  partecipazione  e  l'esercizio  del
          diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2370, quarto  comma,  2479-bis,  quarto  comma,  e
          2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
          necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
          il presidente, il segretario o il notaio. 
                3. Le societa' a  responsabilita'  limitata  possono,
          inoltre, consentire, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 2479, quarto comma,  del  codice  civile  e  alle
          diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
          avvenga  mediante  consultazione  scritta  o  per  consenso
          espresso per iscritto. 
                4. Le societa' con azioni quotate  possono  designare
          per   le   assemblee   ordinarie   o    straordinarie    il
          rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove  lo  statuto
          disponga  diversamente.  Le   medesime   societa'   possono
          altresi'  prevedere   nell'avviso   di   convocazione   che
          l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente  tramite
          il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
          del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  al
          predetto rappresentante designato possono essere  conferite
          anche deleghe o subdeleghe ai  sensi  dell'art.  135-novies
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in  deroga
          all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 
                5. Il comma 4 si applica anche alle societa'  ammesse
          alla  negoziazione   su   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione e alle societa'  con  azioni  diffuse  fra  il
          pubblico in misura rilevante. 
                6.  Le  banche  popolari,  e  le  banche  di  credito
          cooperativo,   le   societa'   cooperative   e   le   mutue
          assicuratrici, anche  in  deroga  all'art.  150-bis,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385,
          all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 e all'art. 2539, primo comma, del codice civile
          e alle disposizioni  statutarie  che  prevedono  limiti  al
          numero di  deleghe  conferibili  ad  uno  stesso  soggetto,
          possono   designare   per   le   assemblee   ordinarie    o
          straordinarie   il   rappresentante   previsto    dall'art.
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58. Le medesime banche, societa' e mutue  possono  altresi'
          prevedere nell'avviso di convocazione che  l'intervento  in
          assemblea si  svolga  esclusivamente  tramite  il  predetto
          rappresentante   designato.   Non   si    applica    l'art.
          135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
          cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  e'  fissato  al  secondo  giorno
          precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 
                8. Per  le  societa'  a  controllo  pubblico  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
          agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e non  comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                8-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».