Art. 8 
 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  effettuate   dal
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4,  della
legge 24  novembre  1981,  n.  689  e  dell'art.  149-bis  codice  di
procedura civile,  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC), del destinatario della sanzione. 
  2. In mancanza di pec, le comunicazioni e le notificazioni  possono
essere effettuate ai sensi dell'art. 14,  comma  4,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149  codice  di  procedura  civile,
all'indirizzo di residenza dell'interessato con lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il  soggetto  destinatario
dell'atto non sia reperibile  la  comunicazione  o  la  notificazione
potra' avvenire con consegna dell'atto per il tramite  della  Guardia
di finanza. 
  3. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste connesse all'istruttoria.