Art. 8 Comunicazioni e notificazioni 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del destinatario della sanzione. 2. In mancanza di pec, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza dell'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia reperibile la comunicazione o la notificazione potra' avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza. 3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.