Art. 10 Verbali relativi al concorso 1. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della commissione, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. 2. La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova teorico-pratica, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. 3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni espresse dai commissari il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. 4. Laddove costituite le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione per la formulazione della graduatoria finale. 5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto sottoscritto allegato al verbale. 6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dallo svolgimento della prova teorico-pratica. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare ai verbali del concorso. 7. Al termine dei lavori i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'Istituto per le conseguenti determinazioni.