Art. 10
Verbali relativi al concorso
1. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della
commissione, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del
concorso.
2. La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti,
alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei
titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla
valutazione della prova teorico-pratica, all'espletamento delle prove
orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in caso di differenti valutazioni espresse dai commissari il
punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica
dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Laddove costituite le sottocommissioni rimettono i verbali e gli
atti del concorso alla commissione per la formulazione della
graduatoria finale.
5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei
verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi,
controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte
irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della
commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo
svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto
sottoscritto allegato al verbale.
6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi
dallo svolgimento della prova teorico-pratica. Qualora la commissione
di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro
tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in
motivata relazione da allegare ai verbali del concorso.
7. Al termine dei lavori i verbali, unitamente a tutti gli atti del
concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'Istituto per le
conseguenti determinazioni.