Art. 10 
 
                    Verbali relativi al concorso 
 
  1. Il segretario redige  processo  verbale  di  ogni  seduta  della
commissione, dal quale devono risultare descritte tutte le  fasi  del
concorso. 
  2. La commissione procede, alla presenza  di  tutti  i  componenti,
alla determinazione dei  criteri  generali  per  la  valutazione  dei
titoli,  all'esame  degli  stessi,  alla  predisposizione   ed   alla
valutazione della prova teorico-pratica, all'espletamento delle prove
orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. 
  3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti  palesi;
in  caso  di  differenti  valutazioni  espresse  dai  commissari   il
punteggio da attribuire e' quello risultante dalla  media  aritmetica
dei voti espressi da ciascun commissario. 
  4. Laddove costituite le sottocommissioni rimettono i verbali e gli
atti  del  concorso  alla  commissione  per  la  formulazione   della
graduatoria finale. 
  5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo  della  firma  dei
verbali   del   concorso,   puo'   far   inserire    nei    medesimi,
controfirmandole,  tutte  le  osservazioni  in  merito   a   presunte
irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio  eventuale
dissenso circa le decisioni adottate  dagli  altri  componenti  della
commissione. Eventuali  osservazioni  dei  candidati,  inerenti  allo
svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate  con  esposto
sottoscritto allegato al verbale. 
  6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei  mesi
dallo svolgimento della prova teorico-pratica. Qualora la commissione
di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro
tale termine, le ragioni  del  ritardo  devono  essere  precisate  in
motivata relazione da allegare ai verbali del concorso. 
  7. Al termine dei lavori i verbali, unitamente a tutti gli atti del
concorso sono rimessi  ai  competenti  uffici  dell'Istituto  per  le
conseguenti determinazioni.