Art. 11
Criteri di valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri
di massima si effettua prima dell'espletamento della prova
teorico-pratica e, ai fini della valutazione dei titoli di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito di ammissione al concorso, che non sono oggetto di
valutazione, la commissione si attiene ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di
servizio reso presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli
articoli 19 e 20 del presente decreto e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono
valutati proporzionalmente all'orario previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro;
b) titoli accademici e di studio:
1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un
punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione,
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla consistenza complessiva della produzione
scientifica, all'intensita' e continuita' temporale della produzione
scientifica, alla originalita', innovativita', rigore metodologico,
alla visibilita' internazionale nei cataloghi bibliografici,
all'impatto nella letteratura scientifica;
2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una
corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
tiene conto dell'apporto individuale del candidato in caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del
fatto che le pubblicazioni costituiscano monografie di alta
originalita';
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli
incarichi di insegnamento;
2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a
progetti nazionali/internazionali, le presentazioni a congressi,
convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali/internazionali per attivita' di ricerca, i
corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) in tale categoria rientrano altresi' gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a
progetto, nonche' altri incarichi di lavoro flessibile;
4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum
formativo e professionale e' globale e deve essere adeguatamente
motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori
della commissione.