Art. 13 
 
        Prova teorico-pratica: adempimenti della commissione 
 
  1. I plichi contenenti gli elaborati della prova  di  cui  all'art.
12, commi da 1 a 5, sono tenuti  in  custodia  dal  segretario  della
commissione  e  sono  aperti,  esclusivamente  alla  presenza   della
commissione, al momento dello  svolgimento  della  valutazione  delle
prove: 
    1.a) Al momento di procedere alla lettura e valutazione  di  ogni
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si
procede all'apertura della stessa, un numero  progressivo  che  viene
ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta  piccola  che
vi  e'  acclusa.  Tale  numero  e'  riprodotto  su  apposito  elenco,
destinato  alla  registrazione  del  risultato  delle  votazioni  sui
singoli elaborati; 
    1.b) Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la
commissione procede alla sua valutazione, attribuendo  il  punteggio.
Al termine della valutazione  di  tutti  gli  elaborati,  si  procede
all'apertura  delle  buste  piccole  contenenti  le  generalita'  dei
candidati: 
      a) il numero segnato  sulla  busta  piccola  e'  riportato  sul
foglietto inserito nella stessa; 
      b)  nel  caso  in  cui  siano  previste   sottocommissioni   il
presidente provvede alla distribuzione  degli  elaborati.  L'apertura
della busta piccola avverra'  dopo  l'attribuzione  dei  punteggi  da
parte di tutte le sottocommissioni. 
  2. Il superamento della prova teorico-pratica di cui  all'art.  12,
comma 1, e' subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 
  3. Il superamento della prova teorico-pratica di cui  all'art.  12,
comma 6,  e'  subordinato  al  raggiungimento  di  almeno  2/3  delle
risposte valide.