Art. 13 Prova teorico-pratica: adempimenti della commissione 1. I plichi contenenti gli elaborati della prova di cui all'art. 12, commi da 1 a 5, sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, al momento dello svolgimento della valutazione delle prove: 1.a) Al momento di procedere alla lettura e valutazione di ogni prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati; 1.b) Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati: a) il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa; b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni. 2. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12, comma 1, e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 3. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12, comma 6, e' subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide.