Art. 13
Prova teorico-pratica: adempimenti della commissione
1. I plichi contenenti gli elaborati della prova di cui all'art.
12, commi da 1 a 5, sono tenuti in custodia dal segretario della
commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della
commissione, al momento dello svolgimento della valutazione delle
prove:
1.a) Al momento di procedere alla lettura e valutazione di ogni
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si
procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco,
destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui
singoli elaborati;
1.b) Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la
commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio.
Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede
all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei
candidati:
a) il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul
foglietto inserito nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il
presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura
della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi da
parte di tutte le sottocommissioni.
2. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12,
comma 1, e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
3. Il superamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 12,
comma 6, e' subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.