Art. 14
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento,
nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo previsto dall'art.
13.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza
della intera commissione in sala aperta al pubblico.
3. Il superamento della prova orale e' subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.