Art. 7
Svolgimento delle prove
1. I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono
pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita
sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di quindici giorni
prima della data stabilita per la prova teorico-pratica; tale
comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». L'avviso per la presentazione alla prova orale
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto
alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale
dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti,
muniti di un documento d'identita' in corso di validita'.
2. Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non
possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita'
per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo
Stato abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
3. Ai candidati che sono ammessi alla prova orale e' data
comunicazione della convocazione alla stessa con l'indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
4. In relazione al numero di candidati la commissione puo'
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la
comunicazione di cui al comma 3 e' data al termine della
effettuazione della prova teorico-pratica.
5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.