Art. 7 Svolgimento delle prove 1. I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica; tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identita' in corso di validita'. 2. Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. 3. Ai candidati che sono ammessi alla prova orale e' data comunicazione della convocazione alla stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica. 4. In relazione al numero di candidati la commissione puo' stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione di cui al comma 3 e' data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica. 5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.