Art. 7 
 
                       Svolgimento delle prove 
 
  1. I candidati ammessi alle prove e il  diario  delle  stesse  sono
pubblicati  sul  sito  istituzionale   dell'Istituto,   nell'apposita
sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di quindici giorni
prima  della  data  stabilita  per  la  prova  teorico-pratica;  tale
comunicazione  puo'  essere  sostituita  dalla  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». L'avviso per la presentazione alla  prova  orale
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti  giorni  prima  di
quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto
alcuna  comunicazione  di  esclusione  dalla  procedura   concorsuale
dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno  e  nell'ora  stabiliti,
muniti di un documento d'identita' in corso di validita'. 
  2. Le prove del  concorso,  sia  teorico-pratiche  che  orali,  non
possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei  giorni  di  festivita'
per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali  lo
Stato abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. 
  3.  Ai  candidati  che  sono  ammessi  alla  prova  orale  e'  data
comunicazione della convocazione alla stessa  con  l'indicazione  del
voto riportato nella prova teorico-pratica. 
  4.  In  relazione  al  numero  di  candidati  la  commissione  puo'
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso  giorno  di
quello  dedicato  alla  prova  teorico-pratica.  In   tal   caso   la
comunicazione  di  cui  al  comma  3  e'  data   al   termine   della
effettuazione della prova teorico-pratica. 
  5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 
  6. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso  nella
sede degli esami.