Art. 8 Concorso per titoli ed esami 1. Nei concorsi per titoli ed esami la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei. Il risultato della valutazione e' reso noto agli interessati al termine dello svolgimento delle prove d'esame. 2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli specifici articoli del presente decreto. 3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, cosi' ripartiti: a) 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie: 1) titoli di carriera; 2) titoli accademici e di studio; 3) pubblicazioni e titoli scientifici; 4) curriculum formativo e professionale. b) 70 punti per le prove di esame cosi' ripartiti: 1) 35 punti per la prova teorico-pratica; 2) 35 punti per la prova orale. 4. La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.