Art. 8 
 
                    Concorso per titoli ed esami 
 
  1. Nei concorsi per titoli ed esami la determinazione  dei  criteri
per la valutazione dei titoli e' effettuata prima  dello  svolgimento
delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai  sensi  dell'art.
3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e' effettuata  dopo  lo
svolgimento delle prove  orali  e  per  i  soli  candidati  risultati
idonei. Il risultato della valutazione e' reso noto agli  interessati
al termine dello svolgimento delle prove d'esame. 
  2. Le prove di esame si  svolgono  secondo  le  modalita'  previste
dagli specifici articoli del presente decreto. 
  3.  I  punteggi  per  i  titoli  e   le   prove   di   esame   sono
complessivamente 100, cosi' ripartiti: 
    a) 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie: 
      1) titoli di carriera; 
      2) titoli accademici e di studio; 
      3) pubblicazioni e titoli scientifici; 
      4) curriculum formativo e professionale. 
    b) 70 punti per le prove di esame cosi' ripartiti: 
      1) 35 punti per la prova teorico-pratica; 
      2) 35 punti per la prova orale. 
  4. La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria e'
determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei  titoli
al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito  dalla
somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.