Art. 9 Adempimenti preliminari 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine per la conclusione del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rendendolo pubblico. 2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice civile in quanto applicabili. 3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce e riporta nel verbale i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti nelle singole prove. 4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti che sono proposti a ciascun candidato, in sede di esame, mediante estrazione a sorte. 5. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identita'. 6. La durata delle singole prove e le relative modalita' di svolgimento sono stabilite dalla commissione, in conformita' alle disposizioni recate dal presente decreto.