Art. 13 
 
            Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
               emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 
 
  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata
mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando
esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B,
paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione. 
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici
esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali
presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' i loro delegati; 
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati. 
  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 
  4. L'intestatario  della  certificazione  verde  COVID-19  all'atto
della  verifica  di  cui  al  comma  1  dimostra,  a  richiesta   dei
verificatori di cui  al  comma  2,  la  propria  identita'  personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'. 
  5. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in
alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque
forma. 
  6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione  delle  verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.