Art. 5 Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione 1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano al Ministero della salute i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'allegato A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse. 2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'allegato A, per ogni singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale. 3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto sono acquisiti nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanita', di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l'AVN gia' trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021. 4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Il Sistema TS: a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera' a rettificare nell'AVN; b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione; c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonche' dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attivita' individuati dalle disposizioni vigenti; d) mette a disposizione la possibilita' di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.