Art. 5 
 
Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per
  la generazione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  avvenuta
  vaccinazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome, anche per  il  tramite  della
piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14  gennaio
2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29,  inviano  al  Ministero  della  salute  i  dati  previsti  per
l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite  nell'allegato
A, assicurando la completezza e  la  correttezza  delle  informazioni
trasmesse. 
  2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i  soli  dati
strettamente necessari per la corretta generazione e  gestione  delle
certificazioni verdi COVID-19, elencati  nell'allegato  A,  per  ogni
singola  somministrazione  di  vaccino  effettuata   nel   territorio
nazionale. 
  3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle  persone  vaccinate
prima della data di efficacia del  presente  decreto  sono  acquisiti
nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanita', di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50,  a  cui  l'AVN  gia'
trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi  dell'art.  3  del
menzionato decreto-legge n. 2 del 2021. 
  4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS  i  dati
di contatto forniti dall'interessato all'atto  della  prenotazione  o
della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della
data di efficacia del presente decreto, secondo le modalita'  di  cui
all'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  5. Il Sistema TS: 
    a) verifica i codici fiscali e il numero  di  dosi  ricevuti  dal
Sistema   AVN   associati   alle    somministrazioni    di    vaccini
anti-SARS-CoV-2, notificando alla  regione  di  somministrazione  gli
eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera'  a  rettificare
nell'AVN; 
    b)  per  i  soli  dati  verificati  positivamente,  alimenta   la
Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione
di cui all'allegato A, per la generazione della certificazione  verde
digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione; 
    c) acquisisce tramite apposito modulo  online,  reso  disponibile
sul portale nazionale della Piattaforma-DGC,  i  dati  relativi  alle
vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai  loro
familiari  conviventi  nonche'  dai  soggetti  iscritti  al  Servizio
sanitario nazionale che richiedono l'emissione  della  certificazione
verde COVID-19  in  Italia  per  avere  accesso  ai  servizi  e  alle
attivita' individuati dalle disposizioni vigenti; 
    d) mette a disposizione la possibilita' di validare le  richieste
di cui alla lettera c) ai  fini  del  rilascio  della  certificazione
verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con  circolare  congiunta
del Ministero della salute e del  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale.