Art. 7 
 
Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie  per
  la  generazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   di   test
  antigenico rapido o molecolare con esito negativo 
 
  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,
con i dati  relativi  agli  esiti  negativi  dei  test  molecolari  e
antigenici, di cui all'allegato A, al  momento  della  disponibilita'
dell'esito nel Sistema TS stesso. 
  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma
1, per le tipologie di  test  riconosciute  come  valide  dall'Health
Security Committee dell'UE per l'emissione dei  Certificati  digitali
europei  COVID  (gia'  Digital  Green  Certificate),   dai   seguenti
soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali: 
    a)  le  strutture  sanitarie  pubbliche  dei   Servizi   sanitari
regionali, presso le quali vengono effettuati  i  test  molecolari  e
antigenici rapidi; 
    b)  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  dei   Servizi
sanitari  regionali,  presso  le  quali  vengono  effettuati  i  test
molecolari e antigenici rapidi; 
    c) le strutture sanitarie private autorizzate,  presso  le  quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi; 
    d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le  quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi; 
    e) i medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta,
presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi; 
    f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono  effettuati
i test antigenici rapidi; 
    g) gli USMAF-SASN, presso  i  quali  vengono  effettuati  i  test
nell'ambito delle relative funzioni. 
  3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al  comma
2 le funzionalita', descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo
delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test,  per
l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonche' per  la
ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei  test  effettuati  dalla
medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico. 
  4. Il Ministero  della  salute  comunica  al  Sistema  TS  l'elenco
aggiornato  delle  tipologie  di  test   riconosciute   come   valide
dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalita'  di  cui  al
presente decreto.