Art. 8 
 
               Servizi per la generazione e la revoca 
                 delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. La piattaforma  nazionale-DGC  genera  le  certificazioni  verdi
COVID-19 secondo le regole e le modalita' descritte nell'allegato B. 
  2.   Ai   fini   dell'interoperabilita'   nazionale   ed   europea,
l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'  delle  certificazioni
verdi COVID-19 e' garantita mediante sigilli elettronici qualificati,
ai sensi dell'art. 14 del presente decreto. 
  3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in
corrispondenza dei seguenti eventi: 
    a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2; 
    b) l'effettuazione di test  antigenico  rapido  o  molecolare  al
virus SARS-CoV-2 con esito negativo; 
    c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da  una  struttura
sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da  un  medico  di
medicina generale, da un pediatra di  libera  scelta,  da  un  medico
USMAF o SASN. 
  4. Gli effetti  della  validita'  di  ogni  certificazione  cessano
decorso il periodo di validita' della stessa, definito  nell'allegato
B. 
  5. Nell'eventualita' in cui una struttura  sanitaria  afferente  ai
Servizi sanitari  regionali,  un  medico  di  medicina  generale,  un
pediatra di libera scelta o un medico USMAF  o  SASN  comunichi  alla
Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS,  la  positivita'
al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita  da  SARS-CoV-2,  la
Piattaforma nazionale-DGC  genera  una  revoca  delle  certificazioni
verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in
corso di validita', inserendo gli  identificativi  univoci  di  dette
certificazioni  nella   lista   delle   certificazioni   revocate   e
comunicandoli al Gateway  europeo.  Della  revoca  di  cui  al  primo
periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica  all'interessato,
anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.