Art. 8 Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi COVID-19 secondo le regole e le modalita' descritte nell'allegato B. 2. Ai fini dell'interoperabilita' nazionale ed europea, l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19 e' garantita mediante sigilli elettronici qualificati, ai sensi dell'art. 14 del presente decreto. 3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in corrispondenza dei seguenti eventi: a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2; b) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo; c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN. 4. Gli effetti della validita' di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validita' della stessa, definito nell'allegato B. 5. Nell'eventualita' in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positivita' al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in corso di validita', inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al Gateway europeo. Della revoca di cui al primo periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all'interessato, anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.