Art. 3
Modalita' di trasmissione della fattura elettronica
1. Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o
trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato
elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o
identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI
all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale,
una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta
sull'importazione, convalida la regolarita' della fattura e comunica
l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente
l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura,
l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita',
l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette
nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di
sanzioni e interessi.