Art. 3 Modalita' di trasmissione della fattura elettronica 1. Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarita' della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. 2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita', l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.