Art. 4
Emissione della fattura cartacea
1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in
Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella
Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura
elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in
alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.
2. La fattura cartacea di cui al comma 1 e' emessa in tre
esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
3. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione
della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della
fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'art.
5, lett. b), ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario e,
per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se
entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura
vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il
pagamento di sanzioni e interessi.