Art. 5 Cessioni non imponibili 1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni: a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarita' del documento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto; b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». 2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e 4 comma 3.