Art. 5
Cessioni non imponibili
1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della
Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori
economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli
stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia
convalidato la regolarita' del documento ai sensi dell'art. 3, comma
1, del presente decreto;
b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un
esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese
vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco
circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la
dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente
regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e 4 comma
3.