Art. 10 
 
Criteri per il  calcolo  della  maggiorazione  del  capitale  di  cui
       all'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice 
 
  1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi  dell'art.  47-sexies,
comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione
di capitale in modo tale che i  requisiti  per  la  calibrazione  del
requisito patrimoniale di  solvibilita'  siano  coerenti  con  l'art.
45-ter, commi 3 e 4, del Codice. La  maggiorazione  del  capitale  e'
calcolata  come  la  differenza  tra  il  requisito  patrimoniale  di
solvibilita'  modificato  per  riflettere  il  profilo   di   rischio
effettivo e  il  requisito  patrimoniale  di  solvibilita'  calcolato
dall'impresa.