Art. 10 Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice 1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilita' siano coerenti con l'art. 45-ter, commi 3 e 4, del Codice. La maggiorazione del capitale e' calcolata come la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilita' modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato dall'impresa.