Art. 11 
 
Criteri per il  calcolo  della  maggiorazione  del  capitale  di  cui
         all'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice 
 
  1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi  dell'art.  47-sexies,
comma 1, lettera c) del Codice, l'IVASS calcola la  maggiorazione  di
capitale tenendo conto dei fattori di cui  all'art.  277  degli  atti
delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5. 
  2. Nel caso in cui la perdita finanziaria  che  l'impresa  potrebbe
subire a seguito della deviazione dagli standard di governance di cui
all'art. 7 sia quantificabile in via  diretta,  la  maggiorazione  di
capitale e' almeno pari a detta perdita. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  quantificare  la  perdita
finanziaria attesa a  seguito  della  deviazione  dagli  standard  di
governance di  cui  all'art.  7,  la  maggiorazione  di  capitale  e'
calcolata secondo i commi 4 e 5. 
  4.  L'IVASS  valuta  la   deviazione   dagli   standard   derivante
dall'inadeguata o  mancata  attuazione  di  un  obbligo  inerente  al
sistema di governance e: 
    a) non applica alcuna maggiorazione di capitale se si  verificano
congiuntamente le seguenti condizioni: 
      i. il sistema di  governance  e'  nel  complesso  soddisfacente
anche  se  presenta  taluni  elementi  di  debolezza  circoscritti  a
limitate  aree,  che  possono  richiedere  l'adozione  di  interventi
specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l'andamento
della situazione complessiva dell'impresa; 
      ii.  gli  interventi  specifici  volti  a  sanare  le   carenze
riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un  anno
dalla rilevazione degli elementi di debolezza; 
      iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui  beneficiari  di
tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi. 
    b) puo' applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il
requisito patrimoniale di solvibilita' in misura pari o superiore  al
10% e inferiore al 20%, se non si verificano una o piu' condizioni di
cui alla lettera a) o  il  sistema  di  governance  e'  ritenuto  nel
complesso non soddisfacente e emergono  elementi  di  problematicita'
diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali  da
richiedere l'attivazione immediata di interventi correttivi  al  fine
di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento,
sui livelli di rischio e sull'equilibrio complessivo dell'impresa; 
    c) puo' applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il
requisito patrimoniale di solvibilita' in misura pari o superiore  al
20%,  se  il  sistema  di  governance  e'  nel  complesso  anomalo  o
fortemente anomalo per effetto della  presenza  di  uno  o  piu'  dei
seguenti elementi: 
      i. livelli di rischio particolarmente elevati non  fronteggiati
da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali; 
      ii.  disfunzioni  organizzative  e  gestionali  particolarmente
significative e che determinano effetti protratti nel tempo; 
      iii.  gravi  e  ripetute  irregolarita'  e/o  violazioni  della
normativa; 
      iv. diffusa e  prolungata  inaffidabilita'  delle  informazioni
rese all'Autorita' di vigilanza. 
  5. La misura della maggiorazione  di  capitale,  nell'ambito  degli
intervalli di cui alle lettere b) e c) del comma  4,  e'  individuata
dall'IVASS tenendo conto, ove applicabili,  dei  seguenti  indici  di
rischiosita' crescente: 
    a) la  complessita'  del  sistema  di  governance,  semplificato,
ordinario o rafforzato, che l'impresa e' tenuta ad adottare ai  sensi
della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018; 
    b) la durata prevista dello scostamento dagli standard  normativi
a partire dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento  di  cui
all'art. 13; 
    c) la probabilita' e/o significativita'  degli  effetti  negativi
sui contraenti e i beneficiari; 
    d) la misura in cui la deviazione  dagli  standard  sia  tale  da
impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire  e
segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta; 
    e)  il  grado  di   inaffidabilita'   delle   informazioni   rese
all'Autorita' di vigilanza.