Art. 11 Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice 1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale tenendo conto dei fattori di cui all'art. 277 degli atti delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5. 2. Nel caso in cui la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di governance di cui all'art. 7 sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale e' almeno pari a detta perdita. 3. Nel caso in cui non sia possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di governance di cui all'art. 7, la maggiorazione di capitale e' calcolata secondo i commi 4 e 5. 4. L'IVASS valuta la deviazione dagli standard derivante dall'inadeguata o mancata attuazione di un obbligo inerente al sistema di governance e: a) non applica alcuna maggiorazione di capitale se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: i. il sistema di governance e' nel complesso soddisfacente anche se presenta taluni elementi di debolezza circoscritti a limitate aree, che possono richiedere l'adozione di interventi specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l'andamento della situazione complessiva dell'impresa; ii. gli interventi specifici volti a sanare le carenze riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un anno dalla rilevazione degli elementi di debolezza; iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui beneficiari di tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi. b) puo' applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilita' in misura pari o superiore al 10% e inferiore al 20%, se non si verificano una o piu' condizioni di cui alla lettera a) o il sistema di governance e' ritenuto nel complesso non soddisfacente e emergono elementi di problematicita' diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali da richiedere l'attivazione immediata di interventi correttivi al fine di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento, sui livelli di rischio e sull'equilibrio complessivo dell'impresa; c) puo' applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilita' in misura pari o superiore al 20%, se il sistema di governance e' nel complesso anomalo o fortemente anomalo per effetto della presenza di uno o piu' dei seguenti elementi: i. livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali; ii. disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e che determinano effetti protratti nel tempo; iii. gravi e ripetute irregolarita' e/o violazioni della normativa; iv. diffusa e prolungata inaffidabilita' delle informazioni rese all'Autorita' di vigilanza. 5. La misura della maggiorazione di capitale, nell'ambito degli intervalli di cui alle lettere b) e c) del comma 4, e' individuata dall'IVASS tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti indici di rischiosita' crescente: a) la complessita' del sistema di governance, semplificato, ordinario o rafforzato, che l'impresa e' tenuta ad adottare ai sensi della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018; b) la durata prevista dello scostamento dagli standard normativi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'art. 13; c) la probabilita' e/o significativita' degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari; d) la misura in cui la deviazione dagli standard sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta; e) il grado di inaffidabilita' delle informazioni rese all'Autorita' di vigilanza.