Art. 6 Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilita' 1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b), del Codice, in conformita' a quanto previsto dall'art. 279 degli atti delegati, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 276 degli atti delegati.