Art. 6 
 
            Scostamento significativo per quanto riguarda 
              il requisito patrimoniale di solvibilita' 
 
  1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e  b),
del Codice, in conformita' a quanto previsto dall'art. 279 degli atti
delegati, tiene conto di tutti  i  fattori  pertinenti,  ivi  inclusi
quelli previsti dall'art. 276 degli atti delegati.