Art. 8 
 
Scostamento significativo per quanto riguarda  gli  aggiustamenti  al
  tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie 
 
  1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-sexies, comma 1, lettera  d),  del
Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi  quelli
previsti dall'art. 278 degli atti delegati. 
  2. In relazione all'aggiustamento di  congruita'  di  cui  all'art.
36-quinquies, all'aggiustamento per la volatilita'  di  cui  all'art.
36-septies e alle misure transitorie di cui agli articoli  344-novies
e 344-decies del Codice, l'IVASS puo' imporre una  maggiorazione  del
capitale solo in circostanze in  cui  lo  scostamento  dalle  ipotesi
sottese  e'  di  natura  temporanea  e  non  giustifica   la   revoca
dell'autorizzazione    da    parte    dell'IVASS    per    l'utilizzo
dell'aggiustamento o della misura transitoria.