Art. 8 Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie 1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-sexies, comma 1, lettera d), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 278 degli atti delegati. 2. In relazione all'aggiustamento di congruita' di cui all'art. 36-quinquies, all'aggiustamento per la volatilita' di cui all'art. 36-septies e alle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies del Codice, l'IVASS puo' imporre una maggiorazione del capitale solo in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese e' di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'autorizzazione da parte dell'IVASS per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.