Art. 12
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo
termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di
investimento
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, ((lettera a),)) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo
termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a
499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le
seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'
innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di
investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione
economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
((superiore all'))80 per cento della tranche junior del portafoglio
di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non puo'
superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di
finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di
finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque
superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del
Fondo.
2. Per le finalita' di cui al ((comma 1)) sono destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del
Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, ((lettera
a),)) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 1.000
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 77.